Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
La precisazione giunge direttamente dalla Corte di Cassazione, sezione Quinta Penale, mediante sentenza n. 26182/2022, depositata lo scorso 7 luglio.
Con sentenza del 30 settembre 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 22 dicembre 2020 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta in sede di giudizio abbreviato nei confronti del ricorrente H., ravvisando il vincolo della continuazione tra i reati contestati e rideterminando la pena in anni tre di reclusione, confermando nel resto.
La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente per il reato di atti persecutori aggravato dall'aver commesso il fatto nei confronti dell'ex coniuge, per il reato di violazione di domicilio in riferimento alla vicina di casa B.M. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 614 comma 4 e 61 n. 2 c.p. di cui al capo 3), per il reato di lesioni aggravate dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. di cui al capo 4, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 75 D.Lgs. n. 159 del 2011, 61 n. 2 cod. pen per avere reiteratamente violato le prescrizioni impartitegli con il decreto del Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l' H.
Il ricorso è stato, tuttavia, considerato inammissibile.
Il criterio distintivo, si legge in sentenza, tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 c.p., (il serrato corteggiamento amoroso secondo il ricorrente) consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021 Rv. 281029).
In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez.5, n. 1753 del 16/09/2021 (dep.2022), Rv.282426).
La sentenza in esame fa buon governo di siffatti principi nella qualificazione della fattispecie evidenziando nella motivazione come la B. sia stata oggetto di una vera e propria "persecuzione" generatrice di ansia e paura, non desistendo il ricorrente dalla condotta, che la Corte territoriale ha correttamente ricondotto alla fattispecie degli atti persecutori.
Quanto all'elemento soggettivo," nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione".
Nella ipotesi di specie la sussistenza del dolo generico in capo al ricorrente è oggetto di specifica motivazione allorquando la sentenza impugnata sottolinea come dal tenore dei messaggi acquisiti numerosissimi e ripetitivi, recriminatori nei confronti della persona offesa la quale chiedeva di essere lasciata in pace, emerge la piena consapevolezza della condotta posta in essere dall' H..
