Ai fini dell’accertamento del tenore di vita familiare funzionale alla quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore di moglie e figli in sede di separazione, rilevano anche i redditi sottratti al fisco e goduti dalla famiglia.
Si attribuisce al giudice il potere ufficioso di disporre accertamenti patrimoniali allo scopo di fare emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalle parti, quando, in ragione del loro occultamento, l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la loro rivelazione.
I principi espressi sono a firma della Corte di Cassazione, che ha formulato tali rilievi all’interno di una interessante ordinanza, la n. 22616/2022, depositata lo scorso 19 luglio.
In presenza di fatti precisi e circostanziati, il giudice ha il dovere di disporre le indagini di polizia tributaria.
Non può, dunque, rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate attraverso le indagini.
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della moglie di un professionista che lamentava il fatto che la quantificazione dell'assegno si basasse unicamente sui redditi "in chiaro", trascurando il "nero" prodotto dall'ex.
Per la Corte di appello che aveva dato torto alla signora, a ben vedere, le eventuali disponibilità di denaro derivanti da attività sottratte al fisco non potevano essere considerate ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare.
Una lettura che è stata invece bocciata dalla Prima sezione civile, che ha dato ragione alla ricorrente secondo cui si era determinato uno "sbarramento istruttorio", che ha prodotto il risultato di un "appiattimento" sulle risultanze fiscali, impedendo l'ingresso nel processo di elementi rilevanti ai fini della ricostruzione dell'effettivo tenore di vita familiare. Non è, quindi, conforme a diritto, prosegue la decisione, il rigetto della richiesta di indagini di polizia tributaria.
Del resto, chiarisce la Cassazione, alle parti è richiesto un comportamento di "lealtà processuale particolarmente pregnante, che si manifesta con l'offerta degli elementi probatori utili a ricostruire le effettive condizioni economiche" e "giunge fino a richiedere a ciascuna di esse di fornire al giudice elementi di prova contrari al proprio personale interesse".
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale sia addebitabile la separazione deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma, deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. Anche l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e maggiori di età, ma non autosufficienti economicamente, deve essere determinato considerando le esigenze del beneficiario in rapporto al tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenendo conto di tutte le risorse a disposizione della famiglia, non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere insieme.
In definitiva, la Suprema corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini”.
