La richiesta di rettifica dello stato civile del minore (nato mediante il ricorso alla fecondazione eterologa) con indicazione, quali genitrici, della madre biologica e della c.d. madre d’intenzione, non può essere accolta. Le affermazioni relative alla tutela del minore non legittimano l’automatica estensione delle norme dettate per la procreazione medicalmente assistita anche ad ipotesi estranee al loro ambito, non potendo la Corte sostituirsi al legislatore al quale spetta, nell’esercizio della propria discrezionalità, l’individuazione degli strumenti giuridici opportuni per la realizzazione del predetto interesse, compatibilmente con il rispetto dei principi sottesi alla l. n. 40/2004.
A precisare tali principi è la Corte di Cassazione, mediante recente ordinanza, la n. 22179/2022 dello scorso 13 luglio.
La prima sezione della Corte di Cassazione, dunque, ha nuovamente affrontato l'annosa questione della richiesta di rettifica dello stato civile di un minore, nato mediante il ricorso alla tecnica della procreazione eterologa medicalmente assistita, quale scelta operata da due donne del medesimo sesso, unite sentimentalmente con convivenza registrata presso i registri Comunali.
La questione coinvolge una coppia formata da due donne, che decide di ricorrere alla fecondazione eterologa in Spagna per diventare genitori. Il bimbo nasce in Italia, la sua nascita viene registrata con indicazione della madre biologica. La coppia, inoltre, chiede al Comune la rettifica dell'atto di nascita affinché nello stesso venga indicata, oltre alla madre biologica, anche la madre d'intenzione. Il Comune rigetta la richiesta. Le due donne presentano ricorso contestando la decisione del Sindaco del Comune. In primo ed in secondo grado il ricorso viene respinto.
I Giudici di appello, invero, ritenevano che la richiesta di rettifica dell'atto di stato civile non fosse accoglibile perché contrastante con l'art. 4 l. n. 40/2004: tale legge, come noto, consente l'accesso alla tecnica della procreazione medicalmente assistita, di natura eterologa, alle sole coppie formate da soggetti di sesso diverso che abbiano problemi di sterilità o infertilità, non diversamente rimediabili. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione.
Le ricorrenti sostenevano il contrasto della norma con principi costituzionali, nonché con la Convenzione sui Diritti del fanciullo del 1989. Sostanzialmente, il ricorso veniva incentrato sulla valorizzazione del superiore interesse del bambino a vedersi riconosciuto lo status di figlio di entrambe le donne.
I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, respingono il ricorso.
Il punto fermo da cui muove la Suprema Corte è rappresentato dalla legge n. 40/2004 che, come sopra anticipato, in materia di fecondazione eterologa medicalmente assistita richiede rigorosamente l'esistenza di requisiti soggettivi (possono ricorrervi persone aventi sesso differente) ed oggettivi (che abbiano problemi di infertilità o sterilità non diversamente risolvibili).
Nel caso in esame il minore, pur essendo stato concepito all'estero, è nato in Italia, pertanto la fattispecie è regolata interamente dal diritto Italiano. Già nel corrente anno altre pronunce della Cassazione avevano affrontato il medesimo caso affermando un condiviso principio di diritto, secondo cui il riconoscimento di un minore nato mediante fecondazione eterologa, da parte di colei che è legata mediante unione civile alla madre biologica del minore, si pone in aperto contrasto con l'art. 4 l. n. 40/2004, non essendo consentito nel nostro ordinamento la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico.
È stato autorevolmente evidenziato dalla Cassazione che il piano dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alle tecniche di fecondazione eterologa, secondo la legge italiana, non può essere separato dal piano della tutela dei diritti del nato, vista l'unitarietà della disciplina.
