Il principio per cui la scelta del luogo di sepoltura del coniuge spetta prima di tutto al consorte sopravvissuto è valido solo nel caso in cui da parte di questo non sia stata espressa alcuna volontà, dimostrabile in qualsiasi modo e anche per via testimoniale.
Questo quanto indicato dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2218/2022, depositata lo scorso 13 luglio. L'ordinanza chiarisce l'ambito di applicabilità del principio generale indicato dalla precedente sentenza della Suprema Corte, la n. 12143/2006, che prevede, in linea generale, il diritto del coniuge di scegliere il luogo di sepoltura del consorte defunto.
La questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava una fattispecie abbastanza singolare, cioè la domanda del coniuge, presentata presso il Tribunale competente, di spostamento del luogo di sepoltura della moglie, sorella della convenuta, dal luogo di origine della defunta al luogo di residenza della coppia. La domanda veniva rigettata in primo grado e analoga sorte subiva l'appello presentato presso la Corte d'Appello di Cagliari.
La Corte d'Appello rilevava che, in ordine alla volontà manifestata dalla defunta circa il suo luogo di sepoltura, fossero più attendibili le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, in quanto più specifiche e coerenti ma soprattutto perché rese da persone più vicine alla defunta nel suo ultimo periodo di vita.
Avverso tale sentenza il coniuge della de cuius ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
Sottolineava la Suprema Corte che la volontà in ordine al luogo di sepoltura, in assenza di disposizione testamentaria, può essere dimostrata in qualsiasi modo, anche con prova testimoniale, venendo meno quindi il diritto del coniuge a fronte di tale scelta. Se è vero che esistono importanti precedenti giurisprudenziali, ai quali ha fatto riferimento il ricorso, che prevedono il diritto del coniuge, prima degli altri congiunti, di scegliere il luogo di sepoltura del consorte in mancanza di volontà testamentaria o espressa in altro modo, è anche vero che nel caso in esame tale diritto viene meno.
Invero, secondo l'ordinanza in commento, la Corte d'Appello ha ben statuito prendendo in considerazione la volontà espressa dal coniuge superstite in ordine al luogo di sepoltura.
A ben vedere, secondo i giudici di Piazza Cavour, è stata corretta la valutazione effettuata dalla Corte d'Appello relativamente alle testimonianze delle persone che erano state più vicine alla defunta durante il suo ultimo anno di vita, vissuto presso l'abitazione della sorella e che avevano avuto modo di ascoltare la volontà della stessa. La Corte d'Appello, secondo la Corte di Cassazione, ha ritenuto dimostrata la volontà specifica espressa dalla defunta grazie alle testimonianze.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato.