...

La restituzione del prestito a uno solo dei coniugi in comunione legale libera il debitore

3 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La restituzione del prestito ad uno solo dei coniugi in comunione legale libera il debitore anche nei confronti dell’altro. Spetta, infatti, al singolo coniuge attivarsi nei confronti dell’altro componente della coppia per ottenere la quota di sua spettanza.

La sottolineatura arriva direttamente dalla Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 23819/2022, depositata lo scorso 1° agosto, attraverso la quale è stato respinto il ricorso di un uomo.

Il Tribunale aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la restituzione di una somma pari alla metà di quanto prestato da lui e dalla moglie anni addietro ai convenuti, rilevando che l’intero prestito era stato legittimamente restituito, comprensivo di interessi, alla moglie dell’attore.

La Corte d’appello ha, poi, confermato la decisione, affermando che nella fattispecie doveva essere applicata la disciplina della comunione legale per cui l’obbligazione restitutoria era stata correttamente ed interamente estinta.

La vicenda è successivamente approdata in Cassazione, dove il ricorrente ha rilevato come non potessero essere applicate le regole della comunione legale ma la disciplina relativa alle obbligazioni soggettivamente complesse, delle quali si presume la parziarietà dal lato attivo.

I Giudici di Piazza Cavour, nel decidere la questione, hanno statuito che la questione che il ricorrente pone concretamente è se il pagamento di un importo, effettuato da un terzo a restituzione di una somma presa a mutuo da una coppia di coniugi in regime di comunione legale e pari all'intero ammontare del debito originario comprensivo di interessi, effettuato in favore di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, abbia effetto estintivo dell’intero credito, e liberatorio dall’obbligazione per chi ha effettuato il pagamento, oppure se il pagamento non sia integralmente liberatorio, mantenendo il coniuge non accipiens il diritto a richiedere al debitore il pagamento in suo favore del 50%.

A ben vedere, afferma il Collegio, è vero che la solidarietà attiva, contrariamente alla solidarietà passiva, non si presume. Tuttavia, questa regola, invocata dal ricorrente, nel caso di specie non rileva in quanto la vicenda rientra nell'ambito di applicazione delle regole dettate per la comunione legale, in base alle quali deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi venga liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. Dall’erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi, sorge infatti un diritto alla restituzione, che non è in favore dei singoli coniugi ma della comunione legale. Pertanto, ha concluso la Cassazione, se lo avesse ritenuto opportuno il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi nei confronti della moglie al momento dello scioglimento della comunione.