Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere integrato anche da un unico atto espressivo dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 29661/2022, depositata lo scorso 25 luglio.
La condotta abusante può consistere in qualsiasi comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità.
Il reato di abuso dei mezzi di correzione, sottolineano i Giudici di Piazza Cavour, presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, da cui consegua l'insorgenza di un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con esclusione, dunque, dell'uso della violenza, quand'anche esercitata per fini correttivi o educativi.
Nel caso di specie, l’insegnante costrinse un proprio alunno a tenere la testa poggiata sul banco.
La sentenza impugnata, argomenta la Suprema Corte, ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ricostruito la condotta abusante, considerandola integrata sulla base di quanto dichiarato dalla teste L.m., che ebbe modo di vedere l'imputata costringere G.A. a tenere la testa appoggiata sul banco. Ad ulteriore conferma della inadeguatezza dei metodi adottati in classe dalla ricorrente, è stata, inoltre, considerata la deposizione del M.llo G., che ha partecipato alla trascrizione delle intercettazioni ambientali ed ha riferito della quotidiana modalità comunicativa della ricorrente con i propri alunni, connotata da gesti violenti, come strattoni, spinte o lo schiacciamento della testa sul banco, oltre che da urla e da espressioni a volte anche offensive. La Corte territoriale ha, inoltre, considerato, quale ulteriore conferma dei metodi adottati in classe dalla ricorrente, i fotogrammi acquisiti al fascicolo per il dibattimento, descritti in modo particolareggiato dalla sentenza di primo grado e non oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente.
Parimenti adeguata ed immune da vizi è la motivazione concernente il pericolo per la salute, quanto meno del minore G.A., desunto dalle dichiarazioni della madre che ha riferito di disturbi del comportamento, quali pianto continuo, incubi notturni e problemi di enuresi.
Altrettanto correttamente è stato, infine, ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato, il solo dolo generico, non essendo richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso.
