Nel valutare la domanda volta ad ottenere iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per la morte di un fratello, il giudice non può inferire dalla mera lontananza geografica l'assenza di un effettivo legame tra i fratelli.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 22397/2022, depositata lo scorso 15 luglio.
La Suprema Corte, nell’illustrare il proprio percorso logico-giuridico, rammenta che nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi, nonché prossimi congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela..
In tal modo si dà rilievo all'esistenza del rapporto, come tale rovesciando sul preteso danneggiante la prova della sua svalutazione nel caso concreto.
Inoltre, proseguono i Giudici di Piazza Cavour, da ultimo con l'ordinanza n. 18284 del 2021 si è statuito che "in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno".
Escludendo che sia possibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, occorre precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza.
Il principio, come si vede, è relativo anche ai fratelli.
Il problema che si pone è, dunque, quello della effettività e consistenza della relazione al di là della convivenza.
Ora afferma la Cassazione, il ritenere che la estrema lontananza fra fratelli deponga automaticamente, come ha opinato la corte territoriale, nel senso della mancanza di effettività della relazione di fratellanza e, dunque, nel senso di escluderne una dimensione tale da giustificare la sussistenza della sofferenza per la perdita di un fratello o di una sorella, appare nella sostanza affermazione enunciata dalla corte di merito desumendo da un fatto noto, la lontananza geografica, in questo caso estrema (altro continente) per un fratello ed una sorella, meno consistente (relativa al nostro Paese per l'altro fratello), quella di un fatto ignoto, cioè l'assenza di effettività della relazione parentale.
Ebbene, il ragionamento inferenziale svolto dalla corte romana risulta del tutto privo di aderenza all'id quod plerumque accidit ed al senso comune e, dunque, esprime l'applicazione di una presunzione hominis del tutto priva del connotato della gravità.
Senonché, la mera lontananza geografica fra fratelli non sembra apprezzabile, si crede con riferimento a tutti i contesti di provenienza, come idonea a dimostrare la mancanza di effettività.
Poteva esserlo in tempi remoti, nei quali le comunicazioni fra persone distanti erano difficili se non impossibili, sicché il vivere in contesti geografici diversi per un tempo consistente, poteva giustificare il ragionamento della sentenza impugnata.
Invece, nei tempi attuali, una volta che si consideri che i mezzi di comunicazione odierni consentono di mantenere vivi rapporti familiari anche se a distanza considerevole attraverso le varie tecniche di trasmissione e della voce e delle immagini, il detto ragionamento appare privo di giustificazione inferenziale.
Per tale ragione, conclude la Cassazione, la sentenza dev'essere cassata in parte qua perché ha compiuto un ragionamento erroneo in iure.
