Per l'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma 3, c.p., che non ha contenuto valutativo, è ammissibile la sua contestazione "in fatto", quando nell'imputazione vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, riferiti ai minori che siano stati coinvolti direttamente nella campagna persecutoria ed idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa. E difatti, detta aggravante non implica alcun tipo di valutazione giuridica da parte della pubblica accusa, essendo collegata semplicemente alla constatazione dell'aver diretto gli atti persecutori nei confronti di minori, circostanza di fatto perfettamente leggibile nella complessiva imputazione formulata a carico degli imputati, sin dall'inizio del procedimento.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 28868/2022, depositata lo scorso 20 luglio.
La Cassazione ha esaminato la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Messina il 27.9.2019, con cui M.I.M. è stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione (oltre al risarcimento dei danni subiti dalle persone offese ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nei giudizi), per il reato di atti persecutori, aggravato ai sensi dell'art. 612 bis c.p., comma 3 commessi nel giugno 2013 ai danni della famiglia di A.G., che viveva, con il marito F.P. ed i suoi figli, in un'abitazione vicina a quella dell'imputato, con il quale si erano creati contrasti per cattivi rapporti di vicinato.
La campagna persecutoria, dipanatasi con minacce e molestie insistenti ai danni del nucleo familiare dei suoi vicini di casa, non soltanto ha condotto le vittime in uno stato di prostrazione psichica, ma li ha costretti ad un mutamento di vita significativo, visto che si sono determinati a cambiare casa, vendendo quella contigua all'imputato, nonostante avessero ancora in corso il contratto di mutuo per il suo acquisto.
Ha proposto ricorso l'imputato, deducendo due distinti motivi di censura.
Il primo argomento difensivo, riproponendo una questione processuale già portata all'attenzione di entrambi i giudici di merito, eccepisce violazione di legge in relazione alla contestazione dell'aggravante di aver commesso il delitto di stalking ai danni anche di minori, poiché essa è stata esplicitamente inserita soltanto in sede di udienza preliminare, mediante l'aggiunta del richiamo all'art. 612 bis c.p., comma 3, mentre l'imputazione notificata al ricorrente con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non vi faceva cenno.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge sia in relazione alla mancata decisione di improcedibilità per difetto di querela, nonostante i fatti persecutori in relazione ai quali l'imputato è tratto a processo siano analoghi a quelli per i quali la medesima persona offesa F. ha rimesso querela il 12.7.2016 dinanzi al giudice di pace; sia perché vi sarebbe stata una non compiuta analisi della attendibilità delle persone offese ed una sopravvalutazione delle prove nonostante non vi siano stati accertamenti che confermino il realizzarsi di uno degli eventi del reato di atti persecutori.
Il ricorso è stato giudicato dalla Cassazione inammissibile.
Il primo motivo di censura viene considerato manifestamente infondato.
La Corte d'Appello, si legge nella sentenza, ha correttamente evidenziato, quanto alle censure dedotte dall'imputato e riprodotte nel ricorso, che l'aggravante di aver commesso il delitto di stalking ai danni anche di minori - esplicitamente inserita nell'imputazione in sede di udienza preliminare, mediante l'aggiunta del richiamo normativo all'art. 612 bis c.p., comma 3, mentre l'imputazione notificata al ricorrente con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non vi faceva cenno - è stata del tutto legittimamente contestata in fatto sin dall'inizio del procedimento.
L'inserimento nell'imputazione di specifici riferimenti ai figli minori della coppia di vicini dell'imputato al centro della vicenda persecutoria è di sicura ed immediata percezione, a differenza di quanto sostiene il ricorrente.
Si comprende bene, infatti, dalla contestazione testuale del delitto, che le offese e le minacce fossero rivolte direttamente ai figli minorenni della coppia di vicini di casa del ricorrente e che tali comportamenti li avessero soggiogati psicologicamente, tanto da indurli (insieme ai genitori) in uno stato di ansia ed agitazione. Dall'istruttoria è emerso il diretto coinvolgimento dei minori nella campagna persecutoria, come vittime designate dall'imputato, il quale rivendicava, anzi, di mal sopportare nei vicini proprio i giochi rumorosi dei bambini.
Da un punto di vista interpretativo generale, poi, la contestazione in fatto, nel caso di specie, risponde ai criteri ermeneutici recentemente dettati in materia dalle Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, che ha distinto tra aggravanti che abbiano o meno un contenuto "valutativo", collegando solo alle prime la necessità di una formale contestazione, completa del richiamo normativo al nomen iuris, sicché, per le aggravanti prive di un contenuto valutativo, si è legittimamente potuto riaffermare l'ammissibilità della c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
In conclusione, il Collegio ritiene che sia legittima la contestazione "in fatto" dell'aggravante prevista dall'art. 612 bis c.p., comma 3, relativa all'aver diretto gli atti persecutori in danno di un minore, non trattandosi di aggravante a contenuto valutativo, purché nell'imputazione siano chiaramente evidenziati i comportamenti dell'agente che abbiano coinvolto il minore nella campagna persecutoria e siano stati commessi in suo danno.
Quanto al cenno che propone il ricorso alla lesione del diritto di difesa, che sarebbe derivata dal mancato, esplicito riferimento normativo all'aggravante nell'imputazione, e cioè la non corretta determinazione relativa al se accedere a riti alternativi, se ne deve rilevare la genericità, poiché non si specifica in alcun modo se vi sia stata richiesta di uno dei riti previsti da parte sua (con eventuali termini a difesa) ovvero quale fosse l'interesse del ricorrente segnatamente frustrato.
