In tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni e dunque non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.
Il diritto di visita del genitore non collocatario e, quindi, il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio.
A fronte del netto rifiuto della minore di frequentare il padre, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita, in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare l'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.
Nel caso di specie, si è disposta la temporanea sospensione degli incontri-padre figlia così come previsti nella separazione consensuale, che sarebbero ripresi con la volontà della minore in tal senso e tramite il Servizio Sociale.
Tribunale Forlì, sentenza 15 luglio 2022 n. 718 – Pres. Talia; Rel. Orlandi
