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Corretta la revoca del mantenimento al figlio 30enne

10 novembre 2021

News Regionale - Sicilia ,

Revocato il mantenimento al figlio di 30 anni poco incline allo studio, anche se disoccupato. L’età adulta è indice inequivocabile d’inerzia e del poco impegno di un giovane nel conquistarsi una propria indipendenza economica, seppur minima.

È questo il concetto ribadito dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 32406 dell’8 novembre 2021. Il figlio trentenne che ha smesso di studiare da anni senza riuscire a inserirsi in modo stabile nel mondo del lavoro perde l’assegno di mantenimento. Irrilevante la circostanza che non sia riuscito a raggiungere l’indipendenza economica.

L’ordinanza sopra citata ribadisce, sostanzialmente, quello che già la Cassazione aveva statuito in passato, in un’altra ordinanza, la n. 18785/2021. L’assegno è, in sintesi, revocabile qualora i figli non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale per colpa, ad esempio, a causa di un comportamento negligente o per inettitudine o trascuratezza. Inoltre, l’avanzare dell’età è un elemento rilevante.

La vicenda riguarda un trentaduenne che aveva smesso di studiare a sedici anni e da allora aveva frequentato molti corsi professionali trovando, però, solamente lavori saltuari e instabili. Nell’ordinanza sopra citata la Cassazione spiega come bene abbiano fatto i giudici territoriali (Corte d'Appello di Caltanissetta) a rilevare che il figlio, oramai trentaduenne, avesse abbandonato gli studi all’età di sedici anni, senza tentare strade lavorative proficue. La Corte territoriale ha concretamente applicato il principio di autoresponsabilità, che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.

A ben vedere, l’analisi sul comportamento neghittoso del giovane fa seguito ad altre valutazioni passate della Corte, che ha analizzato fattispecie praticamente identiche nella sostanza dei fatti. Occorre anche citare, peraltro, una recente giurisprudenza, (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016; Cass. 17183/2020) secondo la quale l’obbligo di mantenimento a beneficio dei figli, anche maggiorenni, sussiste solo nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale, senza loro colpa. Infatti, se è vero che sussiste l’obbligo di mantenere i figli sino a che non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, è parimenti vero che vi sono dei limiti, perché non è corretto che il genitore debba mantenere un figlio nullafacente.

In estrema sintesi, l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni che siano disoccupati non persegue una funzione assistenziale illimitata e incondizionata.