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Assegno divorzile, spetta solo se si dimostra di non avere sufficienti mezzi di sostentamento oltre l’impossibilità di procurarseli

10 agosto 2022

News Regionale - Sicilia ,

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  l. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno dell'ordinanza n. 23997/2022, depositata lo scorso 2 agosto 2022.

La Corte d'Appello territorialmente competente aveva respinto con sentenza il gravame proposto in via principale dall'ex marito avverso la pronuncia di primo grado, mediante la quale veniva confermata la decisione del giudice che, pronunciandosi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'ex moglie, aveva previsto la corresponsione di un assegno divorzile in favore di quest'ultima di importo elevato.

L'ex marito proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo col quale veniva denunciato un grave vizio di motivazione nella decisione della Corte distrettuale, in quanto quest'ultima si era limitata a dichiarare infondato il rilievo relativo alla valutazione delle circostanze economiche del ricorrente, richiamando semplicemente la motivazione della sentenza di primo grado e le allegazioni della parte appellata, senza nulla specificare in ordine alla fondatezza delle censure mosse.

Concretamente, i Giudici di Piazza Cavour hanno puntualizzato che il riscontrato vizio della decisione, riferito alle censure illustrate nel ricorso dalla difesa di parte ricorrente e riguardanti le condizioni economiche del ricorrente, andava esteso in via derivata alla comparazione delle consistenze reddituali e patrimoniali degli ex coniugi.

Tale comparazione, presuppone, invero, la corretta valutazione delle consistenze di ciascuno di essi.

Secondo la Suprema Corte il giudizio del giudice di merito avrebbe dovuto essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e alla età dell'avente diritto.

La natura perequativo-compensativa, si legge nel provvedimento, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto – come invece erroneamente ritenuto dal giudice del Collegio di merito nel giudizio in esame – bensì, il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi – prosegue la Cassazione– anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Nel caso in esame, proprio con riferimento alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, il giudice di appello ha ritenuto che “è incontestabile il contributo fornito dall'ex moglie che per quasi dieci anni ha lavorato nella ditta di autotrasporto gestita dal marito, alla formazione di quello patrimoniale e di quello personale, di notevole consistenza dell'altro coniuge”. Tuttavia, come dedotto dal ricorrente, tale apporto della moglie all'impresa del marito in costanza di matrimonio risulta essere formalizzato da un rapporto di lavoro subordinato, come pure accennato dal giudice di appello, che in sentenza ha preso atto del fatto che la ex moglie “è stata dipendente della ditta di autotrasporti del marito per quasi dieci anni.

Del resto, la stessa ex moglie del ricorrente ha affermato, in controricorso, di avere percepito una retribuzione per l'attività lavorativa prestata ed anche un trattamento di fine rapporto, alla cessazione dello rapporto stesso.

La Cassazione, quindi, conclude affermando che in assenza di ulteriori specificazioni in ordine, ad esempio, all'impiego dei proventi dell'attività lavorativa, non può attribuirsi rilievo, ai fini della valutazione della spettanza dell'assegno divorzile, sotto il profilo della funzione perequativo-compensativa dello stesso, alla quasi decennale prestazione di attività di lavoro subordinato della controricorrente nell'impresa dell'ex marito, per la quale la stessa è stata già retribuita.

Il rilievo del contributo personale o economico alla famiglia, al patrimonio comune dei coniugi o a quello individuale dell'altro, deve essere valutato sulla base di altri elementi, dedotti e provati dalla parte interessata, che non abbiano altro ristoro se non mediante la previsione dell'assegno divorzile.