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Assegno di mantenimento all’ex moglie che è sì laureata ma da troppo tempo fuori dal mercato del lavoro

11 agosto 2022

News Regionale - Sicilia ,

Assegno divorzile per l'ex moglie anche se, dopo la rottura col marito, ha conseguito una laurea in giurisprudenza. Questo titolo di studio, con connessa potenziale spendibilità nel mercato del lavoro, non è sufficiente, secondo la Cassazione, per mettere in discussione la scarsa solidità economica e le ridotte opportunità di lavoro della donna, che durante gli anni del matrimonio si è sacrificata dedicandosi alla famiglia e occupandosi della parte amministrativa concernente l'attività professionale svolta dal marito.

Questi, in sintesi, i principi che emergono dalla recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 23998/2022, depositata lo scorso 2 agosto.

Nella vicenda in esame veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra l'uomo e la donna, a seguito della quale i giudici di merito sancivano, sia in primo che in secondo grado, un contributo mensile da parte dell’uomo nei confronti della ex moglie pari a 1.400 euro come assegno divorzile.

In appello veniva puntualizzato, in particolare, come la donna non avesse mezzi adeguati, essendo rimasta fuori dal mercato del lavoro subito dopo il matrimonio per essersi dedicata alla cura sia del ménage familiare che della parte amministrativa della professione di dentista del marito.

A fronte di tale quadro fattuale, dunque, secondo i giudici di Piazza Cavour il conseguimento da parte della donna della laurea in giurisprudenza, dopo la separazione, non costituisce indice di effettiva capacità reddituale.

In sintesi, la donna è giunta al divorzio indebolita sul piano della capacità occupazionale e sul piano previdenziale, anche perché, come hanno chiarito i giudici d'appello, è affetta da patologie certificate. Inoltre, la donna risulta sì proprietaria di due unità immobiliari, ma una è la sua effettiva abitazione e l'altra è totalmente improduttiva di reddito.

Col ricorso in Cassazione, tuttavia, l'uomo prova a porre in evidenza elementi utili, a suo parere, a certificare come l'ex moglie si trovi colpevolmente in una situazione di precarietà economica.

L’uomo rileva che l'ex coniuge ha un titolo di studio professionalizzante e, all'epoca del divorzio, aveva appena superato i 40 anni di età – mentre oggi ne ha oltre 60 – e aggiunge poi che la scelta della donna di non svolgere alcuna attività era legata a fattori del tutto personali e non ad esigenze della famiglia.

In sostanza, i parametri patrimoniali della donna sono legati quasi esclusivamente alla sua scelta di non esercitare alcuna professione, nonostante il conseguimento della laurea in giurisprudenza, afferma l'ex marito, che sottolinea poi come la donna fosse anche «proprietaria di due appartamenti, pur non produttivi di alcun reddito.

I rilievi non hanno convinto la Suprema Corte, che conferma il diritto della donna a percepire ogni mese un assegno divorzile di 1.400 euro. Ciò perché l'ex moglie ha addotto giustificazioni adeguate all’assenza di una sua attività lavorativa.

In sostanza, è incolpevole l'incapacità lavorativa della donna, in quanto, come si legge nel provvedimento, l'età e l'annosa inesperienza, frutto di una scelta coniugale condivisa col marito, le hanno reso oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro nel mercato del lavoro.

Decisivo, in particolare, il riferimento alla circostanza che durante il matrimonio i coniugi avevano, di comune accordo, definito che la moglie si occupasse della gestione familiare in senso ampio e si occupasse di alcune incombenze di supporto all'attività professionale del marito, contribuendo alla formazione del patrimonio di comune.