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Assegno divorzile alla moglie che ha dedicato cura alla famiglia

12 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

La puntualizzazione porta la firma della Corte di Cassazione, che ha formulato i seguenti principi all’interno dell’ordinanza n. 24026/2022, depositata lo scorso 3 agosto.

Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Con sentenza del 20.2.19, il Tribunale di Torre Annunziata pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra R.S. e C.M., contratto in data 4.10.98, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa coniugale, ponendo a carico del R. l'assegno divorzile di Euro 180,00 mensili, e il contributo al mantenimento del figlio di Euro 500,00 mensili, con spese straordinarie a carico dei genitori per la metà.

Avverso tale sentenza la C.M. propose appello che, con sentenza dell'11.2.2020, fu accolto dalla Corte territoriale che, in parziale riforma della pronuncia impugnata, determinò in Euro 550,00 mensili l'assegno di mantenimento del figlio, e in Euro 350,00 mensili l'assegno divorzile, osservando che: l'appellante, per scelta concordata con l'ex-marito, si era dedicata alla cura del figlio nella casa familiare di proprietà dei suoceri, per tutto il periodo della convivenza matrimoniale ed anche successivamente alla sua interruzione, non avendo dunque potuto svolgere attività lavorativa sulla base del proprio titolo di studio di ragioniera; era pertanto difficile che all'età di 45 anni, priva di qualunque titolo abilitativo e di esperienza, potesse trovare lavoro; sul punto, era dunque censurabile la motivazione del Tribunale secondo la quale l'appellante disponeva di adeguate capacità lavorative; considerando i redditi del R. e la stessa assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, l'assegno divorzile era da rideterminare nella somma di Euro 350,00 mensili, sulla base della relativa funzione perequativa, mentre l'assegno di mantenimento dei figli nella somma di Euro 550,00 mensili.

R.S. ricorreva, pertanto, in Cassazione.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, precisano i Giudici di Piazza Cavour, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

In conclusione, la Cassazione ha ribadito come la situazione sfavorevole della signora non dipendesse dalla volontà o negligenza della stessa ma al contrario dall'assorbimento del suo tempo ed energie dedicate alla cura dei figli e della famiglia, condizione protrattasi per anni.