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Non è esclusa la corresponsione dell'assegno sociale per il coniuge che in sede di separazione accetta un contributo al mantenimento inadeguato

23 agosto 2022

News Regionale - Sicilia ,

Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. Legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede quale unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, dedotto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Sono irrilevanti, come indice di autosufficienza economica, i redditi potenziali non percepiti per la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, non potendo tale condizione essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 23305/2022, depositata lo scorso 26 luglio.

Unico requisito reddituale rilevante ai fini del diritto all'assegno è, si legge nel provvedimento, “l'ammontare dei redditi conseguibili nell'anno solare di riferimento”, indicato dal richiedente nella relativa dichiarazione, soggetto ad essere “conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.

Vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”, aggiungendosi, assai incisivamente, che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi.

Basti ricordare, prosegue la Cassazione nell’ordinanza, che l'art. 3, comma 2, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre, giova rammentare che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale e l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti.

Ancora, l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e occorre anche ricordare che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, contemplano fattispecie di aiuto e sostegno alla famiglia e forme di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore.

Ciò vale quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario, argomentano i Giudici, “equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati”.

In conclusione, in accoglimento del ricorso presentato, i Giudici di Piazza Cavour hanno annullato la sentenza impugnata, rilevando l’erronea applicazione del dato normativo da parte del giudice di merito che ha previsto un requisito per il riconoscimento dell’assegno sociale non richiesto dall’ art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995.