Per dare il consenso al trasferimento della minore in Francia con la madre, mentre il padre resta in Italia, non basta valutare i rapporti della bambina e il minimo radicamento il quel Paese, serve una Ctu per capire gli effetti del trasferimento sulla minore e anche nei suoi rapporti con il padre.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 24651/2022, depositata lo scorso 10 agosto.
Il trasferimento del minore all'estero, si legge nel provvedimento, non può essere deciso ed attuato unilateralmente dal genitore collocatario senza l'autorizzazione dell'altro (art. 316 c.c.). Ove tale autorizzazione manchi provvede il giudice decidendo in funzione esclusiva del preminente interesse del minore, alla luce del suo diritto alla bigenitorialità che, nel conflitto genitoriale, costituisce il fondamento del regime giuridico dell'affidamento condiviso.
Lo spostamento di residenza in un Paese straniero può costituire impedimento effettivo all'esercizio della bigenitorialità tanto che l'attuazione unilaterale del trasferimento, in assenza del consenso dell'altro genitore o dell'autorizzazione del giudice, integra l'illecito della sottrazione internazionale del minore, come stabilito dalla Convenzione dell'Aja del 1980.
Nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che il consenso paterno al collocamento della minore presso la madre, ferma la libertà, costituzionalmente tutelata, della stessa di fissare la propria residenza liberamente, includesse anche il trasferimento all'estero, senza considerare le conseguenze di questa determinazione sull'esercizio effettivo della relazione del padre con la minore ed omettendo qualsiasi valutazione al riguardo.
Il giudice del merito ha del tutto omesso, precisa la Suprema Corte, di valutare che l'accordo sul regime di collocazione del minore presso uno dei genitori non determina alcuna rinuncia all'esercizio effettivo della bigenitorialità ed è condizionato dal luogo di residenza del minore. Esso, pertanto, non può mai contenere anche un'autorizzazione implicita al trasferimento all'estero.
La Corte d'Appello, si puntualizza nell’ordinanza, ha omesso qualsiasi indagine istruttoria, cui era tenuta anche officiosamente, in materia minorile, relativa agli effetti del trasferimento della minore all'estero sull'esercizio effettivo della bigenitorialità e della relazione con il padre.
Particolarmente significativo, in tal senso, è il mancato espletamento della richiesta CTU senza alcuna motivazione.
La Cassazione, in sostanza, ha attribuito grande importanza al mancato espletamento della CTU, necessaria per comprendere gli effetti sul minore determinati dal trasferimento.
