Ai fini dell'assegno di divorzio la documentazione relativa al sito internet nel quale l'ex pubblicizza il suo loft come b&b, fornita dalla ex moglie, non basta a provare che l'immobile sia fonte di reddito perché produce entrate, ma solo che viene offerto al pubblico.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 24653/2022, depositata lo scorso 10 agosto.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente aveva dedotto di avere prodotto documentazione in grado di dimostrare la percezione di ulteriori redditi da parte del controricorrente, derivanti dall'impiego dell’immobile di proprietà dell’ex marito come bed and breakfast o come residenza temporanea, senza aggiungere alcunché.
Nell’illustrazione del secondo motivo, la ricorrente ha precisato che si tratta di documentazione relativa a siti internet che pubblicizzano la proprietà dell'ex coniuge quale loft da locare per brevi soggiorni.
In assenza di ulteriori elementi, argomenta la Cassazione, tale documentazione non reca la dimostrazione dell'effettiva creazione di reddito derivante dall'utilizzazione commerciale del bene, ma solo un'offerta al pubblico, sicché la documentazione prospettata non si rivela in grado di rappresentare fatti che, se fossero stati valutati, avrebbero potuto comportare una diversa valutazione del giudice di merito.
Nel delineare il percorso logico-giuridico, i Giudici di Piazza Cavour rammentano che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa, cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che - nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge, che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.
