La delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 30619/2022, depositata lo scorso 3 agosto.
Proprio in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza, si legge nel provvedimento, si è osservato che ove la disponibilità dei beni da sottoporre a sequestro sia desunta dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, il contenuto della delega è metro imprescindibile per valutare in quale misura l'atto negoziale sia in grado di attribuire la disponibilità - rilevante ai fini della confisca per equivalente - delle somme depositate sui conti correnti, o utilizzabili mediante i rapporti bancari.
La delega non dimostra di per sé l'esistenza del potere di esercitare autonomamente le facoltà del proprietario o del possessore delle somme; il mandato implica un dovere di rendere conto, al titolare delle somme, dell'attività svolta dal delegato. Ove la delega sia caratterizzata da limiti fissati dal delegante, dovrà essere valutato se quei limiti costituiscano già ostacolo nell'ipotizzare che mediante quello strumento negoziale il delegato possa di fatto esercitare i poteri delegante.
Anche ove la delega non sia caratterizzata da limiti, prosegue la Cassazione, a tale documento devono affiancarsi ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio (di ragionevole probabilità, considerata la sede incidentale in cui esso deve essere formulato e la finalità cui è diretto) circa la disponibilità delle somme su cui il delegato possa operare.
Tali conclusioni, argomentano i Giudici di Piazza Cavour, devono essere riproposte nel caso in esame in cui il conto corrente è intestato alla madre dell'indagato, nata nel 1925, trattandosi di ipotesi frequente, nella realtà, che un figlio gestisca mediante la delega il conto di un genitore anziano, senza che ciò imponga il possesso delle somme di denaro.
