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La prova della mancanza dei mezzi di sussistenza del figlio non può discendere da un inadempimento formale

26 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante sentenza della Corte di Cassazione (n.31136/2022), sez. sesta penale, in materia di responsabilità genitoriale. 

All'imputato, nei confronti del quale la Corte di appello di Torino aveva sostanzialmente confermato la sentenza con cui veniva assolto dal delitto di cui all'art. 572 c.p. ma condannato per il reato previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, limitatamente al periodo novembre 2010- settembre 2013, veniva contestato di essersi allontanato dalla casa familiare nel novembre del 2010, sottraendosi in tal modo agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale, e di non avere versato alcunché alla moglie ed al figlio minore, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, perseverando tale condotta anche quando il figlio era divenuto maggiorenne, ma non economicamente autonomo.

Il ricorso in Cassazione è stato articolato in tre motivi. Con il primo viene rilevato travisamento della prova e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

La Corte, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato che l'imputato, piuttosto che eseguire il bonifico mensile, avrebbe versato nel tempo, seppur con causali diverse da quelle del contributo al mantenimento, in favore della moglie e del figlio rilevanti somme di denaro - come l'intero ricavato della vendita di un camper, come il versamento sul conto della moglie della somma ricevuta dal fondo che aveva acceso in favore del figlio; né sarebbe stato valutato che l'imputato aveva lasciato in favore dei famigliari la propria casa con tutti i mobili e gli arredi.

Viene evidenziato, inoltre, che le somme e le provviste corrisposte sarebbero superiori alla somma dei versamenti che l'imputato avrebbe dovuto versare mensilmente; sul punto la motivazione sarebbe viziata e i fatti riportati in denuncia sarebbero stati ritenuti attendibili nonostante l'assoluzione per il reato di maltrattamenti per il quale pure era stata presentata denuncia.

Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna.

Con il terzo motivo è stata lamentata violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa sul presupposto che la condotta non potesse considerarsi occasionale.

Il ricorso è stato ritenuto fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente rispetto agli altri.

La Corte di appello, si legge nella sentenza, ha dato atto come l'imputato avesse dedotto, proprio per il periodo di tempo in contestazione, di aver "di fatto" garantito al figlio la somma mensile di 250 Euro - nel periodo novembre 2010- agosto 2013 - e di aver "conferito denari tratti dalla vendita di un'automobile e di un fondo assicurativo, liquidato nel 2011, conferito integralmente alla moglie e, pro quota (Euro 10.000) al figlio".

Rispetto a detta questione, la Corte di appello ha tuttavia confermato il giudizio di responsabilità sulla base dell'assunto secondo cui" da una parte, l'imputato non avrebbe corrisposto una "somma fissa, concordata - per il periodo in cui i coniugi s'erano separati soltanto di fatto - con la moglie, perché fossero garantiti i mezzi di sussistenza in favore del figlio minore" (così testualmente la Corte a pag. 4 della sentenza impugnata), e, dall'altra, perché il figlio non avrebbe potuto trarre "fonte di sostentamento" dalla somma derivante dal fondo in quanto "non immediatamente fruibile".

Si tratta, secondo i Giudici di Piazza Cavour, di una motivazione viziata.

La prova della mancanza dei mezzi di sussistenza del figlio è stata fatta sostanzialmente discendere dall'inadempimento formale consistente nella mancata corresponsione mensile delle somme, senza tuttavia spiegare perché quanto versato dall'imputato in quello stesso periodo non dovesse essere valutato al fine della verifica dell'elemento oggettivo del reato e, sotto altro profilo, di quello soggettivo e, ancora, ai fini della prova dell'inadempimento colpevole (sul tema, tra le altre, Sez. 6, n. 4960 del 21/10/2014, dep. 2015, S. Rv. 262157).

Ciò che in particolare non è stato accertato è se, al di là dell'inadempimento formale, l'imputato abbia fatto mancare in concreto i mezzi di sussistenza al proprio figlio e, posto che lo abbia fatto, se lo abbia fatto per tutto il periodo in contestazione e se lo abbia fatto con dolo, tenuto conto delle somme comunque destinate al minore e al coniuge.

Né è stato spiegato quale sia il senso dell'affermazione secondo cui le somme del fondo non sarebbero state immediatamente fruibili.

Ne consegue che la sentenza, secondo la Suprema Corte, deve essere annullata, ai fini penali, senza rinvio essendosi il reato estinto per prescrizione, e, quanto ai fini civili, con rinvio al giudice competente.