In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898/1970. Oltre al criterio legale della durata dei matrimoni, devono dunque essere ponderati ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto ed individuati dalla giurisprudenza nell'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e nelle condizioni economiche di entrambi.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, mediante recente ordinanza dello scorso 25 agosto, la n. 25369/2022. Un cenno ai fatti appare opportuno per un migliore inquadramento della vicenda.
A seguito del decesso di un uomo, la pensione di reversibilità veniva attribuita per metà alla prima moglie divorziata e per l'altra metà alla seconda moglie. La decisione del Tribunale si fondava sulla durata effettiva, quasi equivalente, dei due matrimoni. La Corte d'Appello ribaltava, tuttavia, la decisione e, sulla base del diverso criterio della condizione economica delle parti, riconosceva alla coniuge superstite il 5% della pensione di reversibilità. La donna presentava pertanto ricorso in Cassazione: i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, cassandola con rinvio. La Corte d'Appello, pronunciandosi in sede di rinvio, calcolando la durata dei matrimoni, l'età e le condizioni economiche delle due donne, ha determinato la percentuale del 25% della pensione di reversibilità spettante alla seconda moglie. La vicenda è tornata, allora, nuovamente in Cassazione.
Il ricorso è stato respinto. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il “de cuius” (Cass., 23 luglio 2021, n. 21247)».
Il giudice di merito ha, dunque, correttamente apprezzato i diversi elementi della fattispecie concreta, fermo restando che le parti nulla hanno mai eccepito sulla durata dei matrimoni. Per questi motivi, la Corte ha respinto il ricorso.
