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Lavoro casalingo della moglie, occorre qualificarlo come contributo alla conduzione familiare

31 agosto 2022

News Regionale - Sicilia ,

L’assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.

Lo ha sottolineato la Suprema Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 24826/2022, depositata lo scorso 17 agosto. 

Nella vicenda in esame, i Giudici di Piazza Cavour hanno cassato la sentenza impugnata poiché la Corte territoriale ha erroneamente affermato, a fondamento della sua decisione di riduzione dell'assegno, che il contenuto assistenziale del diritto all'assegno consistesse in un mero contributo finalizzato a garantire un livello di vita dignitoso all'ex coniuge, laddove la funzione dell'assegno è proprio quella di garantire (e non di contribuire al) il raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica.

Anche in assenza di figli, invero, la donna casalinga coopera alla crescita del patrimonio del marito che si dedica solo al suo lavoro.

Nella specie è la stessa Corte d'appello che ha riconosciuto come la signora non disponesse di altri redditi oltre l'assegno divorzile, che ha sempre speso per il soddisfacimento di bisogni primari (spese alimentari e mediche) e come la stessa si fosse attivata per realizzare, o quanto meno per contribuire, con il suo lavoro, una condizione di autosufficienza.

La Corte territoriale, si legge nell’ordinanza, non ha attribuito rilievo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, ritenendo equiparabile il contributo alla famiglia apportato dall'ex moglie la quale si è dedicata ad essa, per tutta la durata della convivenza matrimoniale all'apporto economico derivato dal lavoro dell’ex coniuge. Per un verso, quindi, la Corte d'appello ha omesso di verificare se il contributo familiare dell'ex moglie abbia concorso, seppur in forma mediata, alla formazione del patrimonio comune e, per altro verso, ha escluso apoditticamente che l'impegno costante della ricorrente nella conduzione familiare abbia potuto precludere la realizzazione di aspettative di lavoro, per il solo fatto che la stessa ricorrente tornava spesso in Sardegna. Invero, tale circostanza appare di per sé irrilevante o, comunque, non è stata adeguatamente messa in relazione con la concreta possibilità della ex moglie di svolgere attività lavorative.

Deve rilevarsi infine, come la Corte d'appello abbia fornito una motivazione inadeguata delle ragioni per le quali ha escluso qualsiasi rilevanza alla richiesta rivolta dal marito alla moglie di dedicarsi esclusivamente alla conduzione della vita familiare.