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Il vitaliziato deve allegare, ma non provare, l'inadempimento della controparte

5 settembre 2022

News Regionale - Sardegna ,

In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 c.c., è configurabile il contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenzino perchè, mentre nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo.

Il vitalizio alimentare, come il contratto tipico di rendita vitalizia, ha natura aleatoria: in esso l'alea, lungi dal venire meno o attenuarsi, si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute; si è detto, quindi, che nel vitalizio alimentare l'alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'articolo 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario.

Corte d'Appello Cagliari, sentenza, 26 luglio 2022, n. 362 - Pres. Mura, Giud. Est. Cugusi