La presenza di un figlio minore non determina l'esistenza di un vincolo familiare di fatto tra i due ex coniugi ormai divorziati. Per tale ragione, le condotte persecutorie di uno degli ex coniugi a danno dell'altro non fanno scattare l'imputazione per il più grave reato di maltrattamenti in famiglia. Semmai determinano l'aggravante del reato di stalking in quanto commesso in danno del coniuge divorziato, come prevede l'articolo 612 bis del Codice penale.
La Cassazione - mediante sentenza n. 32575/2022 depositata il 5 settembre - ha annullato la decisione di merito che aveva adottato l'orientamento, opposto a quello privilegiato dai Giudici di Piazza Cavour, rispetto alla rilevanza o meno dell'avvenuto divorzio. Lo scioglimento del vincolo coniugale esclude la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia in ordine a condotte realizzate dopo la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
La Cassazione, cioè, non aderisce al ragionamento dei giudici di merito che avevano ravvisato nella presenza di prole minorenne della coppia la permanenza di un vincolo familiare di fatto tra i due ex. Vincolo familiare che è il presupposto del reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall'articolo 572 del Codice penale.
La Cassazione aderisce, invero, all'interpretazione secondo cuoi la dichiarazione di divorzio costituisce il momento di scioglimento del nucleo familiare composto dai coniugi, ormai ex.
E tale effetto annullatorio, determinato dal divorzio, della relazione familiare tra i due ex coniugi sussiste, anche in caso vi siano figli minori che comportano congiunti quanto reciproci doveri di assistenza e cura da parte di entrambi i genitori divorziati.
La sentenza lascia in piedi, invece, la condanna per stalking dell'ex marito che è aggravata con corrispondente aumento di pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato.
