Interessante sentenza, da parte del Tribunale di Torino, in materia di successioni.
Con riferimento alla domanda di dolo e/o captazione testamentaria, la parte che impugna il testamento deve dimostrare, da un lato, quale implicito presupposto dell'attività di captazione, l'esistenza, in capo al testatore - la cui volontà sarebbe stata subdolamente deviata ed orientata - di una condizione mentale precaria, idonea a subire un condizionamento nella libertà di autodeterminazione del proprio giudizio; dall'altro, l'attività fraudolenta posta in essere dal deceptor in danno del disponente, con l'indebito condizionamento della libera volontà di costui, spettando alla parte che chiede l'annullamento del testamento affermare/allegare i fatti principali, essenziali e decisivi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore e sulle decisioni di quest'ultimo nel manifestare le proprie ultime volontà.
Nel caso analizzato dal tribunale piemontese parte attrice non ha esposto alcunché con riferimento alle condizioni mentali della de cuius ed in ordine al periodo temporale cui risalirebbe la presunta attività captatoria svolta dal convenuto.
Tribunale Torino, Sez. II, sentenza, 28 luglio 2022, n. 3404 – Pres. La Marca, Giud. Rel. Moroni