L’ex marito paga una quota del canone di locazione anche se la ex moglie e i figli vengono ospitati dai nonni.
A sancirlo è la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 26272/2022, depositata lo scorso 6 settembre, ha accolto il ricorso di una donna che aveva dovuto lasciare la casa familiare in virtù della condotta vessatoria del marito.
La prima sezione civile ha bocciato, dunque, la decisione della Corte d’Appello di Caltanissetta attraverso la quale era stato escluso il contributo dell’ex marito.
Si legge, invero, nel provvedimento che in tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative, conseguenti alla separazione personale dei coniugi, a favore del genitore non assegnatario della casa familiare, non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di un contratto di locazione da parte del genitore beneficiario.
Secondo il collegio di legittimità, invero, le esigenze abitative che vengono in considerazione a seguito della separazione personale dei coniugi, e che giustificano la previsione di un contributo economico, sono quelle che sorgono a seguito del mancato godimento della casa familiare da parte di quello dei coniugi che non ne risulta assegnatario. Nel caso in questione, precisano i Giudici, le esigenze abitative sono sorte dal momento in cui le figlie e la madre, loro collocataria, non sono più rientrate nella casa familiare (dapprima per allontanamento volontario della madre e poi per ostacoli frapposti dal padre). È da quel momento, a ben vedere, che sono sorte le esigenze abitative rilevanti ai fini delle previsioni economiche conseguenti alla separazione personale.
La circostanza che i nonni si siano fatti carico di ospitare la figlia con le nipoti non porta a ritenere insussistenti le predette esigenze abitative, ma solo a concludere che altri se ne sono fatti carico in luogo dei diretti interessati.
È noto, infatti, che l'assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell'assegno di mantenimento
Per concludere, la Suprema Corte afferma che, nella specie, l'ospitalità offerta alla madre ed alle figlie minori dai nonni materni, ospitalità che ha un costo economico, al fine di affrontare le esigenze abitative sorte a seguito della separazione dei genitori non può giustificare una subordinazione dell'obbligo di mantenimento del padre - che è attuale ed immediato anche per la parte relativa alle esigenze abitative - alla stipula della locazione (ed all'effettivo trasferimento della residenza).