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Violazione degli obblighi di mantenimento e necessità di considerare le spese previste per l'imputato al fine di garantirsi una sopravvivenza dignitosa

12 settembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di violazione degli obblighi di mantenimento occorre tenere in considerazioni tutte le peculiarità del caso specifico. Tra queste l’importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell'obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio economico di riferimento e quant'altro sia in condizione di influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa.

A precisarlo è la Corte di Cassazione, sezione Penale, mediante sentenza n. 32576/2022, depositata lo scorso 5 settembre. 

Per la Suprema Corte, in sostanza, occorre sempre effettuare un bilanciamento tra i diritti oggetto di contesa e nel caso specifico tra quello del padre di badare alle proprie spese necessarie e quelle dei figli di ricevere il mantenimento, prima di addivenire alla condanna ex art. 570 bis del codice penale. 

La vicenda in questione riguarda un uomo condannato dalla Corte d'Appello di Venezia, e ancor prima dal Tribunale di Treviso, per aver omesso il versamento del mantenimento in favore dei figli.

Inutile la rappresentazione ai giudici di merito dello stato di indigenza sofferto dal padre, i quali hanno ritenuto di applicare sottoforma di una responsabilità pressoché oggettiva il reato di violazione degli obblighi di assistenza condannando l'uomo.

L'uomo, dunque, ricorre per Cassazione contro la condanna ricevuta eccependo un’assenza dell'elemento psicologico del reato, ossia della volontà di omettere il versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento.

Lo stato di incolpevole impossibilità economica viene fatto risalire alla perdita di lavoro e ai tentativi di trovare una nuova occupazione.

La Cassazione ribadisce come occorra compiere una valutazione concreta del caso, sì da valutare gli interessi contrapposti in ottica di proporzionalità.

Dunque non si ha più secondo i giudici di Piazza Cavour una "automatica" responsabilità penale del padre per il mancato versamento del mantenimento, ma appare necessaria una valutazione delle varie ragioni, tenuto conto della concreta situazione di fatto prospettata.

In conclusione, la Cassazione ha accolto il ricorso del padre, condannato in primo e secondo grado ex art. 570 bis c.p.c., e rimesso gli atti alla Corte d'Appello perché provveda ad effettuare una nuova disamina del caso.