In caso di decesso della madre, il figlio può essere autorizzato dal Tribunale minorile ad accedere alle informazioni riservate sull’identità della propria madre senza particolari ostacoli.
È quanto ribadito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 26616/2022, depositata lo scorso 9 settembre.
Appare necessario premettere alcuni cenni sul quadro normativo e giurisprudenziale avente ad oggetto la questione centrale: il bilanciamento tra diritti fondamentali, quello dell'adottato all'accesso alle proprie origini e il diritto all'anonimato esercitato dalla madre naturale al momento del parto.
Con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo prima, e con la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia dì adozione internazionale poi, nella nostra legislazione ordinaria è stato preso in considerazione il diritto di ciascuno di conoscere le proprie radici.
L'impegno assunto in sede internazionale ha trovato attuazione con la modifica dell'art. 28 della L. n. 184 del 1983, ad opera dell'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149.
Nel nuovo testo, infatti, pur essendo conservato il divieto di ogni riferimento all'adozione nelle attestazioni dello stato civile, è stato consentito all'adottato di accedere, seppur in presenza di specifiche condizioni, alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici.
Il nostro legislatore ha scelto di tutelare senza limitazioni il diritto all'anonimato della madre, in quanto veniva precluso a chiunque e, quindi, anche al figlio, di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine, e stabiliva, altresì, l'impossibilità di chiedere il rilascio del certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, comprensivi dei dati personali della madre, se non trascorsi cento anni dalla formazione dello stesso documento.
Il legislatore non è ancora intervenuto per assicurare piena attuazione al riconoscimento del diritto alle origini del figlio adottivo, attraverso la regolamentazione della procedura di accesso alle origini da parte dell'adottato nato da madre che abbia scelto l'anonimato.
Le Sezioni Unite (Cass. 1946/2017), intervenute su una questione di primaria importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto, nell'interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».
La Cassazione (Cass.22497/2021; conf. Cass. 7093/2022 ), inoltre, ha anche chiarito che «il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a conservare l'anonimato, e deve pertanto consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, occorrendo però tutelare anche l'equilibrio psico fisico della genitrice; pertanto il diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta di anonimato».
Orbene, la necessità di un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo ed il diritto di conoscere le proprie origini, vale a dire tra il segreto materno successivo al parto anonimo ed il diritto del figlio biologico ad accedere alle informazioni sulla madre e sulla famiglia biologica, tali da permettere una ridefinizione del proprio paradigma identitario, permane, malgrado l'abrogazione dell'art.177 d.lgs. 196/2003, in quanto il parto anonimo riceve ancora tutela nel nostro ordinamento e il disposto dell'art.93 d.lgs. 196/2003, sia pure come interpretato dalla Suprema Corte, non è stato modificato dal d.lgs. 101/2018.
Tuttavia, si legge nell’ordinanza, va ribadita la diversità di trattamento, tra l'ipotesi in cui la madre naturale che aveva scelto l'anonimato al momento del parto sia ancora in vita e quella in cui la stessa sia deceduta, al momento dell'istanza di accesso alle origini del figlio, poiché la distinzione è coerente con quanto ha affermato la Cassazione in ordine alla conoscenza delle proprie origini da parte del figlio adottivo, in caso di parto anonimo. Solo la madre vivente può manifestare il proprio dissenso alla richiesta del figlio, nell'esercizio di propri personalissimi diritti soggettivi; in caso di decesso, invece, il figlio può essere autorizzato dal Tribunale minorile ad accedere alle informazioni riservate sull'identità della propria madre, senza particolari ostacoli.
Stante l'ampiezza che va riconosciuta al diritto all'accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete per il periodo successivo alla morte della madre, «l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status» e, venendo meno per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 cod. civ. (Cass. 19824/2020).
