Tribunale di Belluno – Sentenza del 14.3.2022 n. 73/2022 (Giudice Pres. Est. Dott. Umberto Giacomelli, Giudice dott. Federico Montalto, Giudice dott.ssa Chiara Sandini)
SEPARAZIONE GIUDIZIALE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO – TENORE DI VITA IN COSTANZA DI MATRIMONIO – VENDITA DELLA CASA CONIUGALE
(art. 156 c.c.)
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. Merita, dunque, accoglimento l’istanza formulata dalla moglie che ha dimostrato il netto peggioramento della propria situazione reddituale, sebbene i coniugi in corso di causa avessero venduto la casa familiare cointestata e avessero ottenuto un consistente introito economico.
(Il Tribunale ha comparato le situazioni economiche dei coniugi, rilevando che il marito percepiva circa 900 euro al mese e viveva con la nuova compagna, con conseguente ripartizione delle spese domestiche, mentre la moglie percepiva la cassa integrazione per 400 euro mensili e corrispondeva un canone di locazione di circa 450 euro al mese, oltre alle spese per le utenze. In corso di causa le parti avevano venduto la casa coniugale ricavando ciascuno 95.000 euro. Nonostante l’importante introito, il Tribunale ha confermato l’assegno di mantenimento alla moglie di €.200 – già stabiliti dal Giudice Istruttore a seguito di riduzione rispetto all’ordinanza presidenziale – basandosi sul tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio).
Massima a cura dell’Avv. Valentina Mazzucco
