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Infedeltà e addebito della separazione

16 settembre 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Belluno – Sentenza del 14.3.2022 n. 73/2022 (Giudice Pres. Est. Dott. Umberto Giacomelli, Giudice dott. Federico Montalto, Giudice dott.ssa Chiara Sandini)


SEPARAZIONE GIUDIZIALE – RICHIESTA DI ADDEBITO – VIOLAZIONE OBBLIGO DI FEDELTA’ – ACCOGLIMENTO

(artt. 143, 151, co. 2, c.c.)

In ipotesi di inosservanza dell’obbligo di fedeltà, grava, sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. Va, quindi, accolta la domanda di addebito perché le circostanze allegate dalla moglie non sono state confutate dalle difese del marito che sono rimaste prive di adeguato sostegno probatorio.

(Nel caso in esame, la convenuta aveva addotto – con prove testimoniali e documentali – che il marito aveva iniziato una relazione extraconiugale ed era andato a vivere con la nuova compagna. L’attore sosteneva, invece, che l’unione coniugale sarebbe entrata in crisi a causa della frequentazione di un altro uomo da parte della moglie, senza però portare un concreto supporto probatorio. Il Tribunale ha ritenuto che le prove addotte da parte convenuta fossero idonee a dimostrare la condotta del marito in violazione degli obblighi di fedeltà e consentissero di individuare un nesso causale tra il comportamento dell’attore e la crisi del rapporto coniugale.)

Massima a cura dell’Avv. Valentina Mazzucco