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Nozze d’argento per il detenuto, niente permesso per incontrare la moglie

16 settembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Niente permesso per il detenuto che chiede di poter incontrare la moglie e festeggiare con lei le nozze d'argento.

I giudici di Piazza Cavour, mediante sentenza n. 33128/2022, depositata lo scorso 8 settembre, hanno compreso le osservazioni dell'uomo, che ha sottolineato il diradamento dei colloqui con la consorte, ma hanno chiarito fermamente che l'incontro moglie-marito per festeggiare la ricorrenza dei venticinque anni di matrimonio non è evento così importante e significativo da legittimare la concessione di un permesso per l'uscita, sotto sorveglianza, dal carcere. I giudici non intendono, chiaramente, sminuire l’evento, anche in considerazione della diminuzione dei colloqui con la consorte. Ciò però non appare sufficiente, secondo la Suprema Corte, a legittimare la concessione del permesso richiesto e per consentire quindi al detenuto di uscire dal carcere per incontrare la consorte e festeggiare con lei l’anniversario di matrimonio.

Appare proficuo, per una totale comprensione della decisione in esame, un cenno ai fatti oggetto della vicenda in questione.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto da G.A. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 21 giugno 2021 che aveva rigettato l'istanza di permesso di necessità presentata dal detenuto al fine di incontrare la moglie in occasione della ricorrenza dei venticinque anni del loro matrimonio.

G.A., per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'indicata ordinanza chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione del D.P.R. n. 354 del 26 luglio 1975, art. 30, e succ. modd. (Ord. pen.) e il corrispondente vizio di motivazione.

Nella nozione di evento di particolare gravità, secondo il ricorrente, deve rientrare anche quel fatto che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare per i suoi riflessi in termini di gravità per la vita familiare del detenuto: nel caso di specie - evidenza la difesa - il detenuto non aveva avuto la possibilità di svolgere colloqui con i suoi familiari, in particolare con la moglie, sicché il venticinquesimo anniversario del matrimonio rappresentava un evento non ordinario e del tutto fuori dalla quotidianità, in relazione a cui avrebbe dovuto ritenersi possibile accordare il permesso di necessità, permesso non necessariamente legato a un evento luttuoso.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che l'evento dedotto, pur significativo, non potrebbe, in ogni caso, farsi rientrare nella disciplina dell'art. 30. 

L'impugnazione si rivela, secondo la Suprema Corte, infondata.

I giudici di sorveglianza, si legge nel provvedimento, hanno considerato che a integrare le condizioni del permesso di necessità può valere non soltanto l'evento di natura luttuosa o drammatica, in questo secondo senso anche per strutturazione progressiva di una situazione lungamente ingravescente, dovendo farsi rientrare nella casistica rilevante anche gli eventi che, per loro natura, siano non ordinari e del tutto fuori dalla quotidianità, sia per il loro intrinseco valore, sia per la loro incidenza sulla vita del detenuto, in guisa tale da incidere sulla sua vicenda umana, ma ha escluso che la ricorrenza a cui aveva fatto riferimento l'istante potesse rientrare nel novero di questi ultimi eventi.

Il ragionamento richiamato, argomenta la Cassazione, resiste alla critica svolta dal ricorrente, siccome esso si pone in linea con l'interpretazione dell'istituto del permesso di necessità regolato dall'art. 30 Ord. pen. e non lascia emergere alcun vizio logico tale da metterne in crisi la linearità.

La norma, dopo aver contemplato al comma 1, i permessi in ipotesi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del condannato (oltre che dell'internato e dell'imputato), disciplina al comma successivo i permessi di necessità stabilendo che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.

In ordine all'interpretazione della norma, si ritiene che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, Ord. pen., debbano sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, con la specificazione che il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 - 01).

In coerente consecutio con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale (art. 27, comma 3, Cost.) di umanizzazione della pena stessa, si considera che primario, se non decisivo, rilievo sia da annettersi - nella valutazione da compiersi nel contesto dei requisiti caratterizzanti l'evento che legittima la concessione del permesso di necessità al contatto con i familiari e alla corrispondente salvaguardia dei legami emergenti come basilari per il condannato con la famiglia stessa.

E, proprio perché il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione, rispondente a finalità di umanizzazione della pena, non un istituto di ordinaria natura trattamentale, esso può essere accordato soltanto al verificarsi di situazioni di particolare gravità che hanno incisive ripercussioni nella sfera personale e familiare del detenuto, non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali.

La contestazione della valenza inadeguata dell'indicata ricorrenza al fine della sua attrazione nella categoria degli eventi familiari di particolare gravità, per un verso, tende a una diversa interpretazione dei dati congruamente ponderati dal giudice di merito e, per altro verso, non tiene conto che la valutazione compiuta si è inserita nel solco delle regole poste a presidio della corretta configurazione del permesso stesso, non potendo obliterarsi che per quanto concerne l'an del permesso di necessità lo spazio della valutazione giudiziale, a fronte dei rigidi vincoli posti dall'art. 30 Ord. pen., appare circoscritto alla verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla norma, pur con la considerazione di situazioni costituite dalla maturazione progressiva dell'evento familiare di particolare gravità legittimante la concessione di questo strumento di sostegno, fruibile "eccezionalmente".

Poste queste coordinate, chiosano i Giudici di Piazza Cavour, è conseguente concludere nel senso che l'impugnazione ha svolto una censura che non si rivela utilmente finalizzata, per i riferimenti utilizzati, a dimostrare l'addotta violazione di legge e nemmeno ha prospettato una tesi accoglibile nella parte in cui ha tentato di accreditare una non configurabile - carenza nella motivazione offerta dal Tribunale: la quale, pur se sintetica nei suoi riferimenti, è risultata adeguata e non illogica nell'esplicazione delle ragioni che hanno indotto i giudici specializzati a collocare, con incensurabile valutazione, al di fuori dell'alveo del permesso di necessità la situazione prospettata dal detenuto.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.