Deve ravvisarsi il delitto di atti persecutori in presenza di condotte molestatrici idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, cui segua in effetti il verificarsi di uno dei detti eventi tipici, non rilevando ex se la prospettata assenza di condotte violente, minatorie o ingiuriose da parte dell'imputato.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 32813/2022, depositata lo scorso 6 settembre.
Nel caso di specie, confermata l'ipotesi di stalking nella condotta dell'imputato che aveva inviato alla vittima messaggi contenenti frasi d'amore, e-mail contenenti disegni o frasi di canzoni, nonché chiamate non gradite, tanto che la stessa aveva maturato il timore anche solo di incontrare l'imputato.
Peraltro il ricorso, sottolinea la Suprema Corte, lungi dal muovere effettive censure all'impianto argomentativo della sentenza impugnata, si è limitato a rappresentare irritualmente un'alternativa ricostruzione della fattispecie concreta, assumendo in maniera del tutto apodittica che gli elementi in atti non consentirebbero di ritenere integrato il delitto in imputazione (invece del reato di molestia o disturbo alle persone) senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione, che ha indicato gli elementi di fatto dei quali ha tratto la sussistenza dell'evento (evidenziando come la vittima avesse timore anche solo di incontrare l'imputato e che fosse "realmente provata" dalla condotta da lui posta in essere, tanto che si era reso necessario l'intervento del padre di lei; e che fosse stata costretta ad allontanarsi dal proprio luogo di lavoro con una collega), e senza alcuna specificazione che consenta di ravvisare la puntuale prospettazione di un travisamento della prova.
In conclusione, il ricorso è stato giudicato dalla Cassazione inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
