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Risoluzione con la violenza di ogni dissidio domestico di routine nella convivenza, condannata la moglie

19 settembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Negate le circostanze attenuanti generiche e giustificata la severità della pena applicata, se la moglie è incline ad usare in modo sconsiderato la sua forza per risolvere le controversie della normale convivenza.

Questo quanto emerge, in sintesi, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione Quinta penale, la n. 33585/2022, depositata lo scorso 13 settembre.

Nel caso in esame, la moglie ha impugnato dinanzi la Suprema Corte la sentenza del Giudice di Pace, che l'aveva condannata alla pena di Euro 2.500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. commesso in danno dell'ex coniuge.

Il ricorso è stato considerato dai Giudici di Piazza Cavour inammissibile. 

Secondo la Suprema Corte, specificamente, il terzo e il quinto motivo, con i quali ci si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'ingiustificata severità della pena applicata, sono aspecifici, perché non si confrontano con la valorizzazione -addotta dal giudice a sostegno delle statuizioni sui detti punti - della personalità negativa dell'imputata, incline ad usare in modo disavveduto la sua forza per risolvere le controversie della normale convivenza.

Si tratta, si legge nella conclusione della decisione, di apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851).