In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio primario dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Lo rimarca la Corte di Cassazione, mediante una recente ordinanza, la n. 27348/2022, depositata lo scorso 19 settembre.
Tale genitore, si legge nel provvedimento, va individuato sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo.
Giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riferimento alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti, argomentano i Giudici di Piazza Cavour, è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum".
Nel caso di specie, il padre rendeva difficoltosa la gestione quotidiana dei figli, non rispondendo a whatsapp e alle mail che riceveva spesso. Il comportamento paterno, invero, è stato connotato da una significativa incapacità di mettere in discussione i propri andamenti personologici, gravemente incidenti su un corretto esercizio di funzioni genitoriali, avendo egli reso estremamente difficoltosa la gestione condivisa della quotidianità dei figli, determinando situazioni di grave stallo decisionale, che si attestano come gravemente pregiudizievoli e contrarie all'interesse dei due minori.
