Nella valutazione su an e quantum dell’assegno, il giudice deve considerare che il genitore non collocatario non può disporre della sua quota di immobile e patisce, in virtù di tale situazione, un pregiudizio economico.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno di un’interessante ordinanza, la n. 27599/2022, depositata lo scorso 21 settembre.
In caso di separazione, si legge all’interno del provvedimento, l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto collocataria dei figli minori, riduce il mantenimento dovuto a lei e può arrivare ad escluderlo.
E ciò, puntualizzano i Giudici di Piazza Cavour, anche quando l’assegnataria risulta comproprietaria dell’immobile. Il provvedimento di assegnazione, invero, va a limitare la facoltà del marito di disporre della sua quota dell’immobile.
L’altro coniuge, a ben vedere, subisce dunque un pregiudizio economico che deve essere valutato nel momento in cui il giudice del merito risulta chiamato a pronunciarsi sull’an e sul quantum del contributo economico a carico dell’onerato.