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Accolta la richiesta della ex moglie divorziata a percepire una cifra in funzione delle condizioni di salute e della sua dedizione alla famiglia nel corso del matrimonio

23 settembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 27753/2022, depositata il 22 settembre.

Una moglie divorziata richiedeva, in Cassazione, il percepimento di una somma che fosse congrua alle propria condizioni salute e alla dedizione mostrata nel corso degli anni alla famiglia, durante il matrimonio. La Suprema Corte ha accolto la richiesta della donna.

Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa nel 2016, revocava l'assegnazione della casa familiare, poneva il mantenimento del figlio a carico del padre e fissava in euro 700 mensili l'assegno divorzile da corrispondere alla donna. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6514/2018, ha respinto l'appello principale della signora relativo all'assegno divorzile e alla copertura assicurativa e ha accolto l'appello incidentale dell’ex marito, dichiarando cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile a decorrere dal mese di aprile 2014, epoca in cui la donna aveva visto aumentare considerevolmente il proprio patrimonio familiare per effetto della successione mortis causa dal padre. La donna, dunque, ricorreva per cassazione proponendo due motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva: a) omesso esame di fatti decisivi; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 880/1970.

Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione della Corte distrettuale per aver omesso qualsiasi valutazione sulla effettiva redditività degli immobili acquisiti iure successionis dalla ricorrente, pur ritenendo tale evento come il fattore sopravvenuto che riequilibrava la condizione economica dei due ex coniugi facendo venir meno il diritto all'assegno divorzile.

Con il secondo motivo di ricorso si rileva che la Corte di appello si è basata sulla interpretazione dell'art. 5 c.6 della legge n. 898/1970 propria della sentenza n. 11504/2017 della I sezione della Corte di Cassazione, senza considerare il successivo arresto delle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 18287/2018) e in particolare la affermata natura non solo assistenziale ma anche compensativa-perequativa dell'assegno di divorzio. In questa prospettiva la ricorrente contesta la decisione impugnata per non aver considerato come la sua capacità lavorativa fosse inesistente non per scelte personali ma per l'accertata patologia di grave entità che le impedisce di svolgere una attività lavorativa. Secondo la ricorrente non è stata, inoltre, considerata dalla Corte di appello la sua dedizione, nel corso del matrimonio, alla cura della famiglia e anche dopo la separazione all'accudimento e alla educazione del figlio ormai autonomo e inserito con successo nel mondo lavorativo.

Alla luce della giurisprudenza ormai consolidata, si legge nel provvedimento, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, i due motivi vanno essere esaminati congiuntamente. Infatti, applicando il citato principio sancito dalle Sezioni Unite alla presente controversia risulta evidente il mancato esame da parte della Corte di appello di quale sia stato il contributo prestato alla vita familiare dalla signora e in particolare all'accudimento e alla crescita del figlio.

Né la Corte di appello ha valutato, alla luce della giurisprudenza legittimità, la incidenza della volontà della ricorrente nel sottrarsi allo svolgimento di attività lavorative con riferimento non solo al corso del matrimonio e al momento della separazione ma anche a quello della fine della convivenza con il figlio o comunque dell'attenuarsi del suo impegno di cura nei suoi confronti. In questa prospettiva appare rilevante accertare l'insorgenza e il decorso della grave sindrome certificata nel 2014 e la sua incidenza oggettiva sulla capacità lavorativa.

Infine, statuiscono i Giudici di Piazza Cavour, risulta non conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite la valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei due ex coniugi. 

In conclusione, il ricorso della donna è stato accolto.