Il figlio maggiorenne che esperisca con successo l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità (nell'ambito della quale, il rifiuto del presunto padre di sottoporsi all'esame del Dna ha valore confessoria e può di per sé giustificare l'accoglimento della domanda) non è legittimato a chiedere la condanna del genitore al pagamento del contributo al mantenimento dovuto sin dalla nascita (azione che spetta all'altro genitore adempiente, a titolo di regresso nell'ambito di un obbligo solidale), mentre può richiedere il risarcimento del danno.
Nel caso in esame, il figlio non ha dato prova di essere rimasto privo del mantenimento da parte della madre e quest'ultima non è intervenuta in giudizio per formulare la domanda di regresso nei confronti dell'altro genitore.
Infine, per quel che concerne il risarcimento del danno da privazione del rapporto parentale, il Tribunale precisa che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, si pone a base del calcolo liquidatorio la voce prevista dalle tabelle milanesi, con gli opportuni adattamenti.
• Tribunale di Napoli Nord, sentenza 13 luglio 2022 – Giudice Balletti
