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La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli

26 settembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.

Ciò al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.

Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 27374/2022, depositata lo scorso 19 settembre. 

La Cassazione rammenta l’orientamento giurisprudenziale consolidato per cui l'articolo 337 sexies c.c. (introdotto dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevede che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 18 settembre 2013, n. 21334).

L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).

La Cassazione ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591).

Con l'ulteriore corollario che l'assegnazione della casa coniugale è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" e che "detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia piu' idonea a svolgere tale essenziale funzione".

Inoltre, si legge nel provvedimento, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiari ex articolo 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché' regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché' non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché' vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass., 17 giugno 2019, n. 16134, richiamata anche dalla Corte territoriale).

Anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che con riferimento all'assegnazione della casa familiare, il parametro della prevalenza temporale e' certamente dirimente, atteso che e' solo l'effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificarne l'assegnazione al coniuge già collocatario, sicché detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell'abitazione (Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977).

In conclusione, puntualizzano i Giudici di Piazza Cavour, non può revocarsi in dubbio che i principi di diritto richiamati abbiamo trovato applicazione nel caso in esame, avendo la Corte territoriale affermato, con un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, che l'assegnazione della casa doveva comportare una stabile dimora e un collegabile stabile con l'abitazione del genitore, e che, nel caso in esame, il figlio attualmente stava svolgendo un corso per pilota di linea in Gran Bretagna, un percorso, dunque, di formazione professionale all'estero per pilota di linea, specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere un trasferimento definitivo nel paese ospitante e rientri a casa non definibili, né programmabili, né frequenti.