Rassegna giurisprudenza Toscana a cura di Avv. Sandra Albertini
Corte d’Appello, Firenze 10 giugno 2022 - 21 luglio 2022
Assegno divorzile – duratura coabitazione tra il coniuge economicamente più debole e una terza persona: sussistenza di stabile relazione more uxorio – mancato assolvimento da parte della moglie all’onere della prova circa la rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio - insussistenza del diritto.
La condivisione della casa, vitto e verosimilmente del letto per otto anni, unitamente all’occupazione dell’appartamento anche dopo il decesso del compagno, per oltre cinque anni, comprovano una continuità di vita e dunque una effettiva convivenza more uxorio.
La convivenza more uxorio, tuttavia, non esclude di per sé il diritto del coniuge economicamente più debole all’assegno divorzile. Come chiarito dalla Suprema Corte nella nota pronuncia a Sezioni Unite, la n. 32198/2021, se privo di mezzi adeguati, lo stesso può conservare il diritto all’assegno in funzione compensativa se prova di aver contribuito alla comunione familiare e/o di aver rinunciato d’accordo con l’altro coniuge ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio. Lo svolgimento per oltre trent’anni da parte della moglie di attività lavorativa, sia pure saltuaria, ed il mancato versamento per lo stesso periodo da parte del marito dell’assegno separativo, previsto in omologa, denotano la disponibilità della stessa di adeguati mezzi per vivere e dunque la sua autosufficienza economica. Inoltre l’età della moglie all’epoca della separazione, 37 anni, che le avrebbe senz’altro consentito un utile inserimento occupazionale, unitamente alla mancanza di figli, escludono, senza una specifica prova contraria, che le attuali condizioni economiche della stessa siano dipese da una scelta programmata con il marito.
Nonostante la differenza reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi, non può dunque essere riconosciuto il diritto a un assegno divorzile, neppure nella sua componente compensativa, a cui resta ancorato in ipotesi di stabile convivenza more uxorio.
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Il Tribunale di Livorno, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie in quanto dopo la separazione aveva intrattenuto due stabili convivenze more uxorio, una durata due anni e l’altra circa dieci anni.
Contro detta pronuncia, la moglie proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Firenze lamentando la mancanza di prova circa le assunte convivenza more uxorio ed invocando, data la sperequazione reddituale tra i coniugi, il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in funzione assistenziale o quanto meno nella sua componente compensativa. Allo scopo assumeva di non aver, per scelta condivisa con il marito, lavorato in costanza di convivenza matrimoniale ed essersi dedicata alla cura della famiglia. In particolare sosteneva che la prima convivenza era stata ritenuta provata sulla base delle sole dichiarazioni testimoniali rese da un teste, non indicato tempestivamente ed ammesso in sostituzione di altro deceduto nel corso del giudizio, e come tali non utilizzabili; mentre per la seconda, contestava la sussistenza di una relazione sentimentale ed assumeva di aver intrattenuto un rapporto lavorativo di assistenza domiciliare verso un uomo gravemente ammalato.
Il marito si costituiva al fine di rappresentare di aver corrisposto alla moglie, successivamente alla separazione, una cospicua somma, pari al 50% del ricavato dalla vendita della casa familiare, e di non aver avuto per oltre trent’anni con lei alcun rapporto. Durante tale periodo la moglie non aveva avanzato nei suoi confronti alcuna pretesa economica sia per aver svolto attività lavorativa, come attestato dall’estratto conto previdenziale INPS, sia per aver intrapreso stabili convivenze more uxorio con soggetti terzi, l’ultima delle quali provata anche anagraficamente attraverso il certificato storico di famiglia. Ribadiva come la moglie avesse, in costanza di convivenza coniugale, scelto per sua volontà di non lavorare.
La Corte di Appello di Firenze, sia pure con diversa motivazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno e ha dunque rigettato l’appello ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie del diritto all’assegno divorzile sia nella componente assistenziale che compensativa.
In particolare la Corte di merito ha rilevato come la moglie per lungo tempo sia stata autosufficiente avendo svolto, sia pure saltuariamente, attività lavorativa, e non avendo richiesto alcunché al marito per circa trent’anni. Ha inoltre preso in considerazione l’età della moglie al momento della separazione, ovvero 37 anni, e dunque la sua concreta possibilità di inserirsi utilmente nel mondo del lavoro, assicurandosi così anche un miglior trattamento pensionistico rispetto all’attuale.
Riteneva infine accertata quanto meno la seconda relazione more uxorio, durata circa otto anni. La moglie in effetti, pur sostenendo di lavorare come badante, per sua stessa ammissione non aveva ricevuto alcuna retribuzione dal convivente. Inoltre dal certificato storico di stato di famiglia risultava una lunga coabitazione e dunque una condivisione di casa, vitto e verosimilmente, per quanto riferito dai testi, anche del letto. Infine, il compagno all’inizio della convivenza non era affatto malato e bisognoso di cure. Una tale necessità di assistenza è insorta nella fase finale della sua vita e anche dopo il decesso dello stesso la richiedente ha continuato a vivere nel medesimo appartamento. Tutti questi elementi hanno dunque indotto la Corte a escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro e a ritenere giustificata la lunga coabitazione solo in base a una consolidata e stabile relazione sentimentale connotata dalla convivenza e dalla condivisione della vita in comune.
Accertata la sussistenza della convivenza, preso atto della disparità economica tra i coniugi, ha comunque ritenuto non integrati i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile anche nella sua componente compensativa, per non aver la moglie dimostrato il suo apporto alla conduzione della vita familiare né di aver dovuto sacrificare proprie aspirazioni professionali. La moglie non ha infatti provato come la sua condizione di casalinga durante la convivenza matrimoniale fosse dipesa da una scelta programmata con il marito, e ciò tenuto anche conto della mancanza di figli e quindi della possibilità, in assenza di prova contraria, di poter utilmente intraprendere qualsiasi attività lavorativa.
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La pronuncia fornisce una approfondita disamina del concetto di convivenza e del valore indiziario riconosciuto alla coabitazione ed applica efficacemente, attraverso una articolata motivazione, i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 32198/2021.
La prolungata coabitazione in relazione all’accertamento della convivenza more uxorio, per uniforme orientamento giurisprudenziale, costituisce incisivo elemento indiziario da valutarsi nel contesto e nelle circostanze in cui si inserisce. Peraltro l’assenza di coabitazione non esclude di per sé la configurabilità di una convivenza. Sempre più spesso in effetti nell’odierna società, per i più svariati motivi, la stabilità di una relazione non si correla necessariamente a una residenza anagrafica comune. In caso di non coabitazione o comunque di mancanza di prova della stessa, il giudice dovrà procedere a una valutazione complessiva ed unitaria di tutti gli elementi acquisiti ed argomenti di prova rilevanti ai fini della configurabilità della convivenza (Cfr ordinanza Cassa. Civ. Sez. I, 4 maggio 2022, n 14151).
Accertata giudizialmente l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra una terza persona e il coniuge economicamente più debole, questo, anche se privo di mezzi adeguati, non può pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell’assegno di divorzio, ma mantiene il diritto all’assegno divorzile nella sua componente compensativa.
Non vi è dunque alcun automatismo tra nuova convivenza di fatto e perdita integrale del diritto all’assegno.
Per conservare il diritto all’assegno in funzione esclusivamente compensativa, il richiedente dovrà peraltro fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, e dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
La Corte di Appello di Firenze, con la pronuncia in esame, sulla scorta di detti principi, frutto di una evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile originata dalla storica sentenza, sempre a Sezioni Unite, la numero 18287/2018, perviene dunque alla medesima conclusione del Tribunale di Livorno, ma con diversa motivazione, discostandosi dall’automatismo tra nuova convivenza e perdita dell’assegno in favore del coniuge economicamente più debole, fatto invece proprio dal giudice di primo grado.
