...

È ammissibile la “domanda nuova” proposta con la memoria integrativa nel giudizio di separazione personale dei coniugi

28 settembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l’assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa, in ragione della natura del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione, è seguita, nell’infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 27597/2022, depositata lo scorso 21 settembre.

Il Tribunale di primo grado pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito e dichiarava inammissibile la domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento formulata dal marito in danno della moglie.

Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva appello innanzi alla Corte competente territorialmente, la quale confermava la pronuncia di primo grado.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, a ben vedere, aveva già avuto occasione di esprimersi in ordine alla ammissibilità della domanda di addebito nel giudizio di separazione personale tra coniugi, proposta dal ricorrente nella memoria integrativa di cui al novellato articolo 709 c.p.c., comma 3, da depositare nei termini assegnati dal Presidente - laddove resti infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione e chiusa, all'esito, la relativa fase del giudizio con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti - in vista dell'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al giudice istruttore.

In tale pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che, con la riforma del processo di separazione personale dei coniugi è stato adottato un modello di natura bifasica in cui convivono un primo momento non contenzioso che, introdotto dal ricorso ex articolo 706 c.p.c., è contrassegnato dalla centralità del tentativo di conciliazione tra i coniugi, esperito dal Presidente, ed un secondo momento di natura contenziosa che, all'esito del fallimento di quel tentativo è destinato, nella contrapposta dialettica tra le parti, a trovare definizione dinanzi al giudice istruttore, in virtu' del meccanismo propositivo di cui all'articolo 709 c.p.c., comma 3.

Segnatamente, il provvedimento presidenziale di cui all'articolo 709 c.p.c., comma 3, adottato all'esito dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, denuncia, nei suoi contenuti, la finalità di dare al processo ordinato svolgimento, segnandone il passaggio dalla fase conciliativa non contenziosa a quella contenziosa a cognizione ordinaria, tant’è che la memoria integrativa, da prodursi dal ricorrente dinanzi al giudice istruttore, introduce, in continuità con la pregressa fase, il giudizio contenzioso e resta definita, per il richiamo operatone nell'articolo 709 c.p.c., comma 3, dai contenuti dell'atto di citazione.

Si tratta invero di un meccanismo al cui affermarsi segue la riformulazione della vocatio in ius nella fase contenziosa o che, meglio, costruisce la stessa come una vocatio a formazione progressiva nel passaggio dall'una all'altra fase.

In siffatta cornice la questione relativa al se la memoria integrativa di cui all'articolo 709 c.p.c., comma 3, possa contenere la domanda di addebito, in più occasioni qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda nuova, ha trovato positiva soluzione in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse che il ricorrente potrebbe avere di non "spendere" nel ricorso ex articolo 706 c.p.c., quella domanda, per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, ha trovato inequivoco sostegno, quanto alla sua struttura, nella disciplina di riforma contenuta nell'articolo 709 c.p.c., comma 3, (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 28/06/2019).

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ogni caso di domanda nuova, suscettibile di essere formulata nel giudizio di separazione, e quindi anche nel caso in cui il ricorrente formuli nella memoria integrativa, per la prima volta, la domanda finalizzata ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento.

L'articolato meccanismo dell'articolo 709 c.p.c., in cui si inserisce anche la memoria integrativa di colui che abbia già proposto ricorso per separazione personale, esprime infatti una scelta legislativa di sostanziale recepimento di prassi applicative invalse nella giurisprudenza di merito, che estende ai procedimenti introdotti da ricorso il novellato modello processuale di definizione del tema di decisione, secondo scansioni e preclusioni proprie del giudizio contenzioso introdotto da citazione, a garanzia del contraddittorio pieno nella definizione del tema di lite, una volta che la conciliazione, tentata nella fase presidenziale, si prospetta come non percorribile (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 28/06/2019; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16858 del 26/06/2018).

In conclusione, i giudici di Piazza Cavour statuiscono il seguente principio di diritto: “Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'articolo 709 c.p.c., comma 3, in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell’infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius".