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Rassegna giurisprudenziale

3 ottobre 2022

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Rassegna giurisprudenziale

"E' illegittima la subordinazione del versamento del contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative in favore del coniuge non assegnatario della casa familiare alla preventiva stipula di un contratto di locazione e alla prove della residenza. L'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di fruire della casa familiare con i figli, legittima un incremento dell'assegno di mantenimento a suo favore, il che costituisce un dovere al quale non possono sostituirsi né altre persone e nemmeno le elargizioni economiche corrisposte dai familiari visto che l'obbligo di mantenimento deve essere comunque adempiuto. Di conseguenza, l'ospitalità offerta dai nonni, che ha un costo economico, non giustifica la subordinazione dell'obbligo di mantenimento del padre che è attuale ed immediato, anche per la parte concernente le esigenze abitative "
Fonte: Cass. Civile, Sez. I, ordinanza 06.09.2022 n. 26272, in Wolters Kluwer