"E' illegittima la subordinazione del
versamento del contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative in
favore del coniuge non assegnatario della casa familiare alla preventiva
stipula di un contratto di locazione e alla prove della residenza. L'esclusione
della possibilità per il coniuge affidatario di fruire della casa familiare con
i figli, legittima un incremento dell'assegno di mantenimento a suo favore, il
che costituisce un dovere al quale non possono sostituirsi né altre persone e
nemmeno le elargizioni economiche corrisposte dai familiari visto che l'obbligo
di mantenimento deve essere comunque adempiuto. Di conseguenza, l'ospitalità
offerta dai nonni, che ha un costo economico, non giustifica la subordinazione
dell'obbligo di mantenimento del padre che è attuale ed immediato, anche per la
parte concernente le esigenze abitative "
Fonte: Cass. Civile, Sez. I, ordinanza 06.09.2022 n. 26272, in Wolters Kluwer
