Il trattamento dei dati personali senza il previo consenso dell'interessato è subordinato all'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, all’interno di una recente ordinanza, la n. 27267/2022, dello scorso 16 settembre.
Tale requisito, chiariscono i Giudici di Piazza Cavour, va inteso in maniera particolarmente rigorosa. Pertanto, la pubblicazione di immagini raffiguranti una donna durante il parto ed una bambina durante i suoi primi momenti di vita, peraltro in condizioni complesse dal punto di vista medico, e il rilascio di interviste da parte del personale sanitario sulle condizioni cliniche dei soggetti interessati, non appaiono in linea con la vigente normativa in materia e con la sua interpretazione da parte della giurisprudenza.
Grava sul ricorrente l'onere di provare l'essenzialità dell'informazione e l'interesse pubblico sotteso alla sua diffusione.
Onere che, nella fattispecie in oggetto, non può dirsi concretamente assolto, dato il generico richiamo alla libertà di espressione e al diritto di cronaca.
La descrizione analitica nella motivazione della sentenza impugnata della vicenda e della utilizzazione del materiale acquisito (in un programma di intrattenimento e senza che vi fossero particolari ragioni di interesse pubblico per la trasmissione ripetuta delle immagini violative della privacy della sig.ra e di sua figlia in una circostanza altamente emotiva e intima della loro vita) attesta per altro verso come il giudice del merito abbia compiuto una attenta ponderazione della motivazione delle riprese televisive e della loro trasmissione a confronto con la mancanza di consenso e della successiva diffida a non trasmettere le immagini.