Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 c.p., consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p., ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, sezione Penale, mediante sentenza n. 37272/2022, depositata lo scorso 3 ottobre.
Nel delitto di atti persecutori, si legge nel provvedimento, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, pur non richiedendosi la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione.
Nella vicenda in esame, nello specifico, l’ex marito si recava con larghissimo anticipo presso l’abitazione dell’ex moglie, per prelevare i figli, suonando insistentemente il citofono.
La signora, in virtù della condotta, divenuta una prassi, era addirittura costretta a staccare l’elettricità onde evitare il manifestarsi del suono ripetuto del citofono.
Tale azione posta in essere dall’uomo era in grado di procurare nei confronti della donna, e dei bambini, un vero e proprio stato d’ansia.
Le fattispecie realizzate dall’uomo, dunque, a giudizio della Cassazione sono idonee a configurare lo stalking nei confronti della ex moglie, determinando una turbativa vera e propria alla serenità della donna.