Il cognome dell'adottante può essere posposto a quello dell'adottando (maggiorenne), tenuto conto della derogabilità dell'articolo 299, comma 1, c.c., giustificabile in ragione della rinnovata ratio dell'istituto dell'adozione di maggiorenne. È quanto emerge da un’interessante sentenza del Tribunale di Torino, recentemente pubblicata.
A differenza dell'epoca di emanazione dell'articolo 299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, l'adozione di maggiorenne è in epoca attuale, infatti, strumento per dare riconoscimento giuridico a un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato ai sensi dell'articolo 31 Cost.
È ammissibile, quindi, una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata dell'articolo 299 c.c., che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (articolo 2 Cost.).
La deroga dell'articolo 299 c.c. si giustifica, in particolare, in ragione della necessità di riconoscimento dell'identità individuale della persona e della sua storia professionale, identificata attraverso il cognome dell'adottando.
Nel caso in esame, l'istanza di posposizione del cognome era stata fatta in relazione all'adozione di un professore universitario che per la sua attività di ricerca, aveva interesse a posporre il cognome acquisito per non mettere a rischio la propria identità professionale.
• Tribunale Torino, Sez. VII, sentenza 27 maggio 2022, n. 22 – Pres. Rel. Giannone
