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Lo “status” di rifugiato va riconosciuto a chi rischia una pena detentiva nel proprio Paese per ragioni legate all’orientamento sessuale

7 ottobre 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 28019/2022, depositata lo scorso 26 settembre. 

Tale situazione, argomentano i giudici di Piazza Cavour, sussiste quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità.

Ciò, si legge nel provvedimento, costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito.

In conclusione, dall’ordinanza in questione emerge come sia necessario riconoscere lo status di rifugiato a chi effettivamente rischi una pena di natura detentiva nel proprio Paese per ragioni legate al proprio orientamento sessuale.