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Adozioni, le madri vittime di violenza non devono perdere i figli

18 novembre 2021

News Regionale - Sicilia ,

Veniva picchiata dal marito frequentemente e viveva in uno stato di sudditanza. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato la pronuncia della Corte d'appello e hanno restituito la figlia alla madre. 

Una pronuncia di stato di abbandono di un minore, e dunque della sua adottabilità, «non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall’altro».

Lo ha stabilito la Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 35110, accogliendo il ricorso di una donna originaria della Moldavia che si opponeva all’adottabilità della figlioletta nata dal matrimonio con un uomo che la sottoponeva a continui maltrattamenti e vessazioni.

In sintesi, non devono essere punite con la perdita dei figli, le madri che subiscono violenze e vessazioni dai mariti.

Nei giudizi di merito, i magistrati si erano pronunciati a favore dello stato di abbandono della piccola, per la quale avevano disposto il collocamento in una casa famiglia. La vicenda era, quindi, giunta davanti alle sezioni unite civili della Suprema Corte in relazione al regolamento di giurisdizione sollevato dai due genitori della bambina, secondo i quali il giudice italiano non era quello competente in materia.

La Cassazione ha precisato che la decisione sulla causa spetta ai magistrati italiani e ha accolto il ricorso della mamma, sottolineando che la sentenza della Corte d'appello era fondata «in buona parte sulla dipendenza e sulla sudditanza che la donna avrebbe rivelato nei confronti del marito, il quale l'ha sottoposta ripetutamente a violenze e vessazioni continue nel corso della vita coniugale tanto da essere stato processato e condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia, anche in danno dei figli di lei e per lesioni aggravate in danno della donna».

La donna aveva, peraltro, anche riportato, in un’occasione, un «trauma facciale e la deviazione del setto nasale, ma aveva ritirato la denuncia sporta nei confronti del marito, nell’evidente timore di ulteriori ritorsioni».

I giudici, a ben vedere, hanno ulteriormente puntualizzato che l'adozione del minore costituisce una «misura eccezionale» a cui è possibile ricorrere «solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio».

Nella vicenda processuale in esame, non vi è «menzione alcuna di comportamenti della madre, in ipotesi, pregiudizievoli per la piccola», si legge nella sentenza, in cui si rileva che «il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali».

Effettuando un richiamo ai principi contenuti nella Carta di Nizza, nella Convenzione di Istanbul e in pronunce della Corte di Strasburgo, la Cassazione ha statuito che una sentenza di «stato di abbandono di un minore non può essere in alcun caso fondato sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall’altro».

Per la Cassazione, dunque, non c’è dubbio che la procedura di adozione aperta nei confronti dell’ultima figlia possa in concreto tradursi in una forma di “vittimizzazione secondaria” in violazione della Convenzione internazionale di Istanbul contro la violenza sulle donne e domestica. Così i supremi giudici hanno ordinato alla Corte di Appello di rivedere la sua decisione. I giudici hanno, inoltre, confermato la sospensione della potestà genitoriale del padre aggressivo che in passato aveva maltrattato anche i tre figli avuti dalla moglie in un precedente matrimonio.

Ora per la donna si riapre la strada per riavere la sua bambina che le è stata tolta dal 2017 dal momento che – scrivono le Sezioni Unite della Cassazione– le è stato addirittura imputato il fatto di essere in stato di soggezione rispetto al marito, e di avere, per paura, ritirato la denuncia nei suoi confronti, al punto da fondare anche e soprattutto su tali circostanze la presunta inidoneità della madre a svolgere il suo ruolo di genitore. Anche l’ambasciata della Moldavia aveva protestato contro la decisione di dare in adozione la piccola – nata e residente in Italia ma cittadina moldava, in assenza di una legge sulla cittadinanza – della quale aveva chiesto il rimpatrio. La Cassazione, con la pronuncia menzionata, ha risposto, come sottolineato, che dei minori che si trovano in Italia in condizioni di abbandono – vero o presunto – se ne occupano i giudici italiani, anche se ha riconosciuto il diritto delle ambasciate straniere ad essere informate su affidi e adozioni che riguardano i loro bambini.