Interessante sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, lo scorso 12 settembre, in materia di diritto di famiglia.
Nella vicenda in esame, un padre mostrava carenza o, comunque, una certa inidoneità educativa.
Il collegio piemontese ha statuito che se risulta nel padre una marcata "condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore" è opportuno rimettere al genitore affidatario ex articolo 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
Nel corso del procedimento era emerso un quadro desolante e allarmante della figura
paterna (sulla base delle molteplici relazioni dei servizi sociali e di N.P.I.) che si mostra incapace di contenere la propria aggressività, persino nel corso delle telefonate ai minori, scatenando negli stessi reazioni di paura, rabbia e pianto, rifiutando qualsiasi collaborazione con i servizi sociali, divenuti addirittura oggetto di intimidazioni e dichiarando apertamente di non essere disposto ad effettuare alcuno dei percorsi di sostegno prescritti dal Tribunale dei Minori ( CSM e SERD) , per poter avviare anche solo incontri protetti con gli stessi.
In data 23/03/2021, il Tribunale per i Minorenni con provvedimento definitivo, e non sottoposto a reclamo aveva dichiarato G.S. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori.
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per i minori: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata dei bambini con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante, coinvolgendo i minori nelle dinamiche estremamente conflittuali esistenti con la ricorrente, da lui stesso però create ed alimentate.
Del resto, il resistente, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti dei figli condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse dei minori ad avere un solo centro decisionale – ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità. La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
• Tribunale Vercelli, sentenza, 12 settembre 2022, n. 395 – Pres. Tamagnone, Giud. Rel. Padalino