L'assegno sociale viene erogato in favore delle persone in stato di bisogno, sulla base dei redditi percepibili ed in forza di una valutazione prognostica.
Non rileva, ai fini della concessione della misura, che la richiedente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento, poiché non è richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole.
Questi i rilievi che hanno consentito alla Cassazione con l'ordinanza n. 29109/2022, depositata lo scorso 6 ottobre, di accogliere il ricorso di una donna che si era vista rigettare la domanda dell'assegno sociale dall'Inps, il quale, poi, aveva agito nei suoi confronti anche per la restituzione delle somme percepite fino alla revoca in autotutela.
Una ricostruzione sommaria dei fatti appare necessario.
Una donna chiedeva il riconoscimento in suo favore dell'assegno sociale, ma il giudice rigettava la richiesta perché non emergeva lo stato di bisogno necessario alla concessione della misura, visto che la stessa aveva rinunciato all'assegno di mantenimento.
Veniva, altresì, accolta la domanda dell'Inps, finalizzata a ottenere la restituzione delle somme percepite fino alla revoca in autotutela.
La donna proponeva ricorso in Cassazione rilevando l'erronea interpretazione dei presupposti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento dello stato di bisogno e contestando, altresì, la violazione di legge in ordine alla ripetibilità delle somme nell'ipotesi di indebita assistenza.
La Cassazione ha dichiarato fondato il primo motivo e ciò ha portato all'accoglimento dell'intero ricorso. Come già chiarito in precedenza, la Cassazione ribadisce e precisa che lo stato di bisogno, ai fini della concessione dell'assegno sociale non deve essere necessariamente incolpevole. La sentenza che ha rigettato la richiesta ha del tutto trascurato i principi sanciti a livello costituzionale relativi all'assistenza delle persone bisognose. La stessa ha errato, inoltre, nel rigettare la richiesta "sul rilievo che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità del predetto requisito."
Del resto, sottolinea la Cassazione "l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito".