Tribunale di Verona, 6 giugno 2022, n. 1089 – Pres. A. Guerra – Rel. M. Vaccari
SEPARAZIONE – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – COMPETENZA TRIBUNALE – NON LUOGO A PROVVEDERE
(Art. 706 c.p.c.)
La domanda di accertamento del diritto di un genitore a percepire l’Assegno Unico Universale nella misura del 100% attiene al rapporto tra le parti e l’ente previdenziale e non può quindi essere presa in esame dal Tribunale, e ciò prescindere dalla considerazione della mancata allegazione e dimostrazione di parte ricorrente di avere i requisiti per poter godere di tale provvidenza.
Massima a cura dell’Avv. Francesca Borin