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L’efficacia della sentenza straniera di adozione richiede un giudizio

18 ottobre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, è da escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico, secondo la regola generale di diritto internazionale privato, essendo la dichiarazione di efficacia in Italia pronunciata volta per volta dal tribunale per i minorenni, sempre che siano soddisfatti i requisiti fissati dalla legge.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 27600/2022, depositata lo scorso 21 settembre.

La pronuncia del tribunale per i minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, si legge nel provvedimento, ancorché adottata in forma di decreto, avendo carattere decisorio e definitivo, ha valore sostanziale di sentenza e, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, una competenza in unico grado, è impugnabile mediante appello e non direttamente con il ricorso per cassazione.

La pronuncia di primo grado doveva, in conclusione, essere impugnata in appello, non essendo ravvisabile, da un lato, una competenza in unico grado del tribunale per i minorenni e dall'altro, avendo il decreto emesso attitudine al giudicato, così da escludersi il ricorso in Cassazione anche ex articolo 111 della Costituzione.