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Assegno di mantenimento, il coniuge ha facoltà di provare che la convivenza non influisce in melius

18 ottobre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Interessante ordinanza della Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento. Il provvedimento in questione è l’ordinanza n. 29865/2022, depositata lo scorso 12 ottobre.

La convivenza stabile e continuativa con altra persona, puntualizzano i Giudici di Piazza Cavour, deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno.

Invero, si legge nel provvedimento, si tratta di un fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato, che fa presumere la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di mantenimento.

In questi casi, comunque, è salva la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente "inadeguati" a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale.

Occorre rammentare, con riferimento al caso di specie, che la giurisprudenza di legittimità è sempre stata propensa a riconoscere, seppur in vario modo, l’incidenza della convivenza more uxorio sull’assegno divorzile e, nel tempo, si è consolidato l’orientamento secondo cui i vantaggi di ordine economico, derivanti da una stabile convivenza all’ex coniuge richiedente l’assegno, devono essere valutati al fine di accertare se quest’ultimo abbia mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Con la vicenda analizzata il Collegio di Piazza Cavour ribadisce come, concretamente, il coniuge abbia la facoltà di provare effettivamente che la convivenza intrapresa non influisca in maniera migliore sulle proprie condizioni di ordine economico.